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Validità rinnovo Patenti guida CAP CQC


A cura di
Palumbo Salvatore


Validità e modalità di rinnovo
delle patenti di guida, carte di qualificazione conducenti e certificato di abilitazione professionale

Inserito il 07/06/2020


1. PATENTE DI GUIDA - VALIDITA' E RINNOVO

 L'argomento riferito alla durata e conferma della validità della patente di guida è trattato dall'articolo 126 del codice della strada e da una serie di circolari emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ultima delle quali la circolare prot. n. 20423/23.3.5 del 23/09/2014, e varia a seconda dell'età del conducente ed alla categoria della patente posseduta (salvo diversa indicazione riportata sul documento stesso).

 In alcune circostanze, la validità della patente di guida può subire una riduzione del suo periodo di validità (in alcuni casi per il raggiungimento di una determinata fascia di età da parte del suo titolare, oppure per dubbi circa i suoi requisiti psicofisici).
 Il titolare della patente di guida che si approssima alla sua naturale scadenza non può presentare richiesta di rinnovo prima di quattro mesi della data di scadenza del documento.

 Al termine della visita medica per la conferma della patente di guida con esito positivo ed in attesa di ottenerne materialmente il duplicato, al titolare viene rilasciata una ricevuta della validità di 60 giorni da esibire agli organi di controlli unitamente alla patente di guida scaduta.

 Se il titolare della patente di guida non dovesse ricevere la nuova patente entro 15 giorni dalla visita medica, potrà contattare il numero verde 800979416 (disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, con risponditore automatico) per ricevere gli aggiornamenti sulla spedizione oppure potrà contattare il numero verde 800232323 (disponibile dalle 8.30 alle 14.00 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì).

 Qualora la patente di guida sia scaduta da oltre tre anni, a carico del titolare del documento potrebbe essere disposto un provvedimento di revisione della patente, anche se la valutazione va fatta caso per caso, tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma della validità. In qualsiasi caso, l'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto da una comunicazione di avviso di avvio del procedimento (Circolare MIT prot. n. 7053 del 26.01.2009).

 I titolari di patente di guida italiana di categoria C o CE in corso di validità impegnati nella guida di autotreni o di autoarticolati aventi massa complessiva superiore a 20 t. ed adibiti al trasporto di cose che superano i 65 anni di età, devono essere in possesso dell'attestazione medica rilasciata dalla Commissione Medica Locale (CML) che innalza il limite di età per la conduzione dei suddetti veicoli fino a 68 anni. Tale attestazione ha validità di 1 anno dal suo rilascio.

 I titolari di patente di guida italiana di categoria D o DE o D1 o D1E in corso di validità impegnati nella guida di autobus o di autocarri adibiti al trasporto di cose per la cui conduzione è richiesta una patente di guida di categoria superiore alla B o alla BE che superano i 60 anni di età, devono essere in possesso dell'attestazione medica rilasciata dalla Commissione Medica Locale (CML) che innalza il limite di età per la conduzione dei suddetti veicoli fino a 68 anni. Tale attestazione ha validità di 1 anno dal suo rilascio.


Specchietto riassuntivo
La durata della validità della patente di guida varia in relazione sia all'età del titolare che dalla categoria della patente posseduta,
salvo diversa indicazione riportata sul documento stesso.

Categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE valgono:
Periodo di validità
della patente
Fasce di età del titolare
10 anni
≤ 50 anni di età
5 anni
> 50 anni di età e ≤ 70 anni di età
3 anni
> 70 anni di età e ≤ 80 anni di età
2 anni
80 anni di età (1)
 Legenda:
> (superiore a)
≤ (inferiore o uguale a)

(1) Riconfermata senza la visita alla CML


Specchietto riassuntivo
La durata della validità della patente di guida varia in relazione sia all'età del titolare che dalla categoria della patente posseduta,
salvo diversa indicazione riportata sul documento stesso.


Categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE speciali valgono:
Periodo di validità
della patente
Fasce di età del titolare
5 anni
≤ 50 anni di età
10 anni
≤ 50 anni di età
in caso di mutilazioni o minorazioni fisiche stabilizzate
5 anni
> 50 anni di età e ≤ 70 anni di età
3 anni
> 70 anni di età e ≤ 80 anni di età
2 anni
80 anni di età
Legenda:
> (superiore a)
≤ (inferiore o uguale a)

Specchietto riassuntivo
La durata della validità della patente di guida varia in relazione sia all'età del titolare che dalla categoria della patente posseduta,
salvo diversa indicazione riportata sul documento stesso.


Categorie C1, C1E, C, CE, anche speciali, valgono (*):
Periodo di validità
della patente
Fasce di età del titolare
5 anni
≤ 65 anni di età
2 anni
> 65 anni di età
previo accertamento biennale dei requisiti
fisici e psichici presso la CML
Categorie D1, D1E, D, DE, anche speciali, valgono (*):
Periodo di validità
della patente
Fasce di età del titolare
5 anni
≤ 70 anni di età (**)
3 anni
> 70 anni di età;
2 anni
> 80 anni di età (1)
Legenda:
> (superiore a)
≤ (inferiore o uguale a)

(1) Riconfermata senza la visita alla CML

(**) I conducenti in possesso di patente di D1, D1E D, DE, anche speciali, con età > 60 anni e ≤ 68 anni, se alla guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone, devono conseguire annualmente un apposito attestato medico annuale rilasciato dalla CML.
 (*) Per i diabetici trattati con insulina, l'accertamento dei requisiti è annuale


 Ulteriori chiarimenti circa la nuova procedura di rinnovo di patente con modalità telematica ed emissione di duplicato della stessa le spese relative ai diritti ed alle tariffe; le modalità di recapito e/o consegna all’utenza delle patenti di guida rinnovate di validità presso l’indirizzo di residenza o il pagamento delle spese in caso di recapito a domicilio o presso  l’Ufficio postale, nonchè le modalità operative relative al secondo tentativo di recapito della patente di guida non ritirate presso l'Ufficio Postale dal titolare o suo delegato e le istruzioni in caso di recapito al cittadino di patente non conforme sono trattati nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 20423/23.3.5 del 23/09/2014 (Nuova procedura di rinnovo di validità della patente di guida).


2. CAP (CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE) - VALIDITA' E RINNOVO

 Il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) conserva la sua validità per cinque anni, ed è associato ad una patente di guida di categoria A o B o superiori (C, D o E) .

 Quando il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) è associato a patenti di guida di categoria A o B, la scadenza di entrambi i documenti raramente non coincideranno fino al compimento del cinquantesimo anno di età del titolare, in quanto la patente di guida ha una validità di 10 anni, mentre il Certificato di Abilitazione Professionale ha una validità di 5 anni.

 Solo per quanto riguarda l'associazione del CAP alle patenti di categorie A o B ed alle rispettive scadenze, possono verificarsi due casi: che il Certificato di Abilitazione Professionale scada prima o dopo la patente di guida.
- qualora il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) scada dopo della patente di guida, alla conferma di validità di quest'ultima occorrerà confermare contestualmente anche il CAP attraverso un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti prescritti del certificato abilitativo;
- qualora il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) scada prima della patente di guida, la validità del CAP dovrà essere confermato prima del rinnovo della patente a cui è associato. Il titolare della patente, però, con lo stesso certificato medico che attesti il possesso dei requisiti prescritti del certificato abilitativo, potrà rinnovare anticipatamente anche la propria patente, ricevendo il duplicato di quest'ultima con la nuova data di scadenza.

 Quando il CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) è associato a patenti di guida di categoria C, D o E, sul CAP non verrà riportata la sua scadenza che sarà la stessa della patente a cui esso è associato.
 In questo caso, la data di scadenza del CAP coincide con quella della patente di guida, ed il rinnovo sarà contestuale.


3. CQC (CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE)  - VALIDITA' E RINNOVO

 I conducenti professionali titolari di patente di guida di categoria C o superiore possono essere titolare anche della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) e devono rinnovarla ogni cinque anni e solo dopo aver frequentato un corso di formazione periodica teorico di 35 ore ed è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.
 A seguito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, le CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) che scadono nel periodo compreso tra il 31/01/2020 ed il 31/07/2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

 Un conducente professionale può essere titolare di una Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone o di cose (o di entrambe).
 La CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) per il trasporto di persone ricomprende anche il CAP (certificato di abilitazione professionale) sia di tipo KA che KB.
 In rinnovo della CQC può avvenire:
  • tre anni e sei mesi prima della sua data di scadenza;
  • entro i due anni successivi dalla data di scadenza della stessa;
  • dopo i due anni successivi dalla data di scadenza della stessa, previo la frequenza del corso di formazione periodica teorico ed il superamento di un esame di ripristino;
  • oltre due anni dalla data di scadenza di validità della stessa: in tal caso, oltre alla frequenza del corso di formazione periodica, è richiesto il superamento dell'esame di ripristino.

 In Italia, il possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) è riportata nella colonna 12 sul retro della patente di guida del titolare, ed individuata col codice unionale 95. Sempre sul retro della patente, nella colonna 12, la riga dedicata alla categoria della patente posseduta sulla quale è riportato il codice unionale 95 seguito dalla indicazione di giorno, mese ed anno di scadenza di validità della qualificazione, attesterà che il conducente è titolare anche della Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone o di cose (o di entrambe).

 In alcuni Paesi, il codice unionale 95 che attesta il possesso della CQC (Carta di Qualificazione del Conducente) non è riportato sul retro della patente di guida posseduta, ma è un documento a parte (di solito formato card) che si accompagna alla patente. In tal caso, l'organo che procede al controllo dovrà richiedere al conducente professionale la separata CQC.

 Ulteriori approfondimenti circa le disposizioni in materia Carta di Qualificazione del Conducente (corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica; procedure d’esame; soggetti erogatori dei corsi etc) sono trattati nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 3567 del 19/11/2019 (Nuove disposizioni in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il
conseguimento della carta di qualificazione del conducente, delle relative procedure d’esame e di soggetti erogatori dei corsi, di cui al DM 20 settembre 2013 – istruzioni operative).



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, l'autore (o gli autori) declina (o declinano) ogni responsabilità per quanto sopra riportato, rinviando il lettore alla consultazione delle singole norme che trattano l'argomento.

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