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a) i soggetti certificatori (siano essi medici monocratici od organi collegiali, appartenenti o meno a strutture, amministrazioni o corpi) - contestualmente alla conclusione della visita utile alla conferma di validità della patente di guida - trasmettono telematicamente all'UCO (Ufficio Centrale Operativo) del CED di questa Direzione Generale, una comunicazione dei contenuti del certificato medico, della quale il DM indica i contenuti minimi: in particolare, si segnala che eventuali prescrizioni relative al conducente o ad adattamenti al veicolo dovranno essere indicate con gli appositi codici unionali o nazionali;
b) unitamente alla comunicazione, trasmettono - con la stessa modalità telematica - la foto e la firma del titolare della patente;
c) qualora l'acquisizione di quanto sub lettere a) e b) sia andata a buon fine, il sistema informatico del CED elabora una ricevuta sulla quale sono riportati, tra l'altro, le eventuali prescrizioni relative al conducente o alle modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente posseduta;
d) il soggetto certificatore stampa la ricevuta su carta semplice e la consegna immediatamente all'interessato: essa è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.
- i rinnovi contestuali di patente e di formazione di tipo CQC (è tuttavia possibile rinnovare, con la nuova procedura, una patente che contenga anche il codice 95, quando non si debba anche procedere, contestualmente, al rinnovo dell'abilitazione CQC);
- i rinnovi di validità di patente speciale quando è necessario sottoporre il titolare ad esperimento di guida o quando si è in presenza di abilitazione di categoria A che non può essere confermata;
- i declassamenti di patente con contestuale conferma di validità;
- i rinnovi di validità di patenti con provvedimenti ostativi attivi (sospensioni a tempo indeterminato, obbligo di revisione senza esito o con esito negativo, sospensioni con termine non concluso) di competenza degli Uffici Motorizzazione civile o degli organi periferici del Ministero dell'Interno;
- i rinnovi di validità di patenti smarrite, sottratte, distrutte per le quali è obbligatorio presentare denuncia presso gli organi competenti;
- i rinnovi di validità di patenti i cui dati non sono leggibili;
- i rinnovi di validità di patenti scadute da oltre tre anni;
- le patenti rilasciate da altro Stato unionale e riconosciute in Italia. In questo caso, al termine della procedura di rinnovo di validità la patente estera deve essere ritirata e inviata alle autorità dello Stato che l'ha rilasciata (secondo la procedura già in uso per le conversioni delle patenti).
a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente in base ai criteri definiti dagli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, e successive modificazioni;
b) accedere al sito internet www.ilportaledellautomobilista.it con le suddette credenziali;
c) acquisire il numero di identificazione personale (PIN) che il sistema informatico genera.
• un'attestazione di versamento della tariffa di cui al punto 4, del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, su c.c.p n. 4028 attualmente di € 16,00 a titolo imposta di bollo sul duplicato della patente;
• un'attestazione di versamento a titolo di diritto di motorizzazione di cui al punto 2 della tabella 3 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, sul c.c.p. n. 9001, attualmente di € 9,00.
• nella prima fase è possibile effettuare la verifica di rinnovabilità ed inserire i dati riguardanti il titolare di patente, gli estremi dei versamenti, la foto ecc…, e possono operare oltre ai soggetti certificatori, anche gli studi di consulenza automobilistica e le autoscuole quali soggetti autorizzati all'accesso al sistema informatico della motorizzazione;
• nella seconda fase, possono operare esclusivamente i medici, le strutture sanitarie e le commissioni mediche e serve per l'inserimento dei dati concernenti la visita medica. La transazione si conclude con la stampa della ricevuta da rilasciare al conducente.