Nota Orientativa n. 5 - Tachigrafo

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Nota Orientativa n. 5

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

La Nota Orientativa n. 5 fornisce delucidazioni circa il Modulo di attestazione delle attività in materia sociale nel settore dei trasporti su strada istituito dalla decisione della Commissione (2009/959/UE) del 14.12.2009. In particolare detto modulo può essere esibito dal conducente professionale del veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 quando è stato assente per malattia, è stato in ferie, in congedo o in recupero, è stato impiegato alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS, etc.
A tale proposito, vale la pena rammentare che l'art. 34 del Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, ha previsto che gli Stati membri non possano imporre ai predetti conducenti l'obbligo di presentazione di moduli che attestino la loro attività mentre sono lontani dal veicolo.

Inserito il 06/04/2020

REGOLAMENTAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85


NOTA ORIENTATIVA 5


Questione: Modulo di attestazione delle attività istituito dalla decisione della Commissione (2009/959/UE) del 14.12.2009 che modifica la decisione 2007/230/CE relativa ad un modulo in materia sociale nel settore dei trasporti su strada.

Articoli: articoli 11, paragrafo 3, e 13 della direttiva 2006/22/CE

Approccio da seguire: Il modulo attestazione non è richiesto per le attività che possono essere registrate dal tachigrafo. Nell'ambito dei controlli stradali le registrazioni del tachigrafo sono la principale fonte di informazioni. La mancanza di registrazioni può essere giustificata solo se le registrazioni tachigrafiche, comprese quelle inserite manualmente, non sono state possibili per ragioni obiettive. In ogni caso, la serie completa delle registrazioni tachigrafiche, corredata laddove necessario dal suddetto modulo, deve essere accettata quale prova sufficiente della conformità con le disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS, fatti salvi i casi in cui sussista un fondato sospetto.

Il modulo riguarda determinate attività realizzate durante il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3821/85, ossia la giornata in corso e i precedenti 28 giorni.

Il modulo può essere utilizzato quando un conducente:
  • è stato assente per malattia,
  • è stato in ferie, nell'ambito delle ferie annuali in conformità alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa è stabilita,
  • è stato in congedo o in recupero,
  • è stato alla guida di un veicolo non rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006 o dell'accordo AETS,
  • ha eseguito un altro lavoro diverso dalla guida,
  • è stato disponibile,
e nei casi in cui non sia stato possibile registrare le attività realizzate con l'apparecchio di registrazione.

La casella "in congedo o in recupero" può essere utilizzata nelle situazioni in cui il conducente non abbia eseguito alcuna attività di guida o altro lavoro diverso dalla guida, o non sia stato disponibile, non sia stato assente per malattia o ferie annuali, ivi compresi i casi di disoccupazione parziale, scioperi o serrate.

Gli Stati membri non sono obbligati a imporre l'uso del modulo in caso di mancanza di registrazioni, ma se uno Stato membro ne impone l'utilizzo, il presente modulo standardizzato deve essere riconosciuto valido. In relazione ai consueti periodi di riposo giornalieri o settimanali, tuttavia, non si potranno richiedere moduli.

Il modulo in formato elettronico e stampabile nonché le informazioni riguardanti gli Stati membri che ne hanno reso obbligatorio l'uso sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/transport/modes/road/social_provisions/driving_time/form_attestation_activities_en.htm

Il modulo è accettato in tutta l'UE nelle lingue ufficiali dell'UE. Il formato standardizzato facilita la comprensione in quanto contiene campi prestabiliti e numerati da compilare. Per i trasporti internazionali su strada (AETS), si raccomanda l'uso del modulo fornito dalla commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (http://www.unece.org/trans/main/sc1/sc1.html).

Tutti i campi del modulo devono essere compilati a macchina. Per essere valido, il modulo deve essere firmato dal rappresentante dell'impresa e dal conducente prima dell'operazione di trasporto. Nel caso degli autotrasportatori autonomi, il conducente firma il modulo una volta in qualità di rappresentante dell'impresa e una volta in qualità di conducente.

È valido solo l'originale firmato. Il testo del modulo non può essere modificato. Il modulo non può essere prefirmato né modificato mediante dichiarazioni manoscritte. Una copia del modulo inviata via fax o in formato digitale può essere accettata nei casi autorizzati dalla legislazione nazionale.

Il modulo può essere stampato su carta recante il logo aziendale e gli estremi di contatto dell'impresa, ma i campi riguardanti le informazioni sull'impresa devono essere sempre compilati.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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