Menu principale:
a) «tachigrafo» o «apparecchio di controllo», l’apparecchio destinato all’installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti;
b) «unità di bordo», il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento. L’unità di bordo può essere costituita da un’unità singola o da più unità distribuite nel veicolo, a condizione che sia conforme ai requisiti di sicurezza del presente regolamento; l’unità di bordo è costituita, tra l’altro, da un’unità di elaborazione, una memoria di dati, una funzione di misurazione del tempo, due interfacce per carte intelligenti (per conducente e secondo conducente), una stampante, un dispositivo di visualizzazione, connettori e dispositivi per l’immissione di dati da parte dell’utente;
c) «sensore di movimento», una parte del tachigrafo che fornisce un segnale rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa;
d) «carta tachigrafica», una carta a microprocessore destinata all’uso con il tachigrafo, che consente l’identificazione da parte del tachigrafo del ruolo del titolare della carta e consente il trasferimento e l’archiviazione dei dati;
e) «foglio di registrazione», un foglio destinato ad accogliere e conservare i dati registrati, da collocare in un tachigrafo analogico e su cui i dispositivi di marcatura del tachigrafo analogico incidono le informazioni da registrare in maniera continuativa;
f) «carta del conducente», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un determinato conducente, che identifica il conducente e consente l’archiviazione dei dati sull’attività del conducente;
g) «tachigrafo analogico», un tachigrafo che usa un foglio di registrazione in conformità del presente regolamento;
h) «tachigrafo digitale», un tachigrafo che usa una carta tachigrafica in conformità del presente regolamento;
i) «carta di controllo», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un’autorità di controllo nazionale competente, che identifica l’organo di controllo e, facoltativamente, il funzionario di controllo e consente l’accesso ai dati archiviati nella memoria dati, nelle carte del conducente e, facoltativamente, nelle carte dell’officina per la lettura, la stampa e/o il trasferimento;
j) «carta dell’azienda», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro a un’impresa di trasporto stradale che deve usare veicoli muniti di tachigrafo, che identifica l’impresa di trasporto e consente la visualizzazione, il trasferimento e la stampa dei dati archiviati nel tachigrafo che sono stati bloccati da tale impresa di trasporto;
k) «carta dell’officina», una carta tachigrafica rilasciata dalle autorità di uno Stato membro al personale designato di un produttore di tachigrafi, un installatore, un costruttore di veicoli o un’officina approvati da tale Stato membro, che identifica il titolare della carta e consente la prova, la calibratura e l’attivazione dei tachigrafi e/o il loro trasferimento;
l) «attivazione», la fase in cui il tachigrafo diventa pienamente operativo e in grado di assolvere a tutte le sue funzioni, comprese quelle di sicurezza, tramite l’uso di una carta dell’officina;
m) «calibratura» del tachigrafo digitale, l’aggiornamento o la conferma dei parametri del veicolo, compresa l’identificazione e le caratteristiche del veicolo, da onservare nella memoria di dati tramite l’uso di una carta dell’officina;
n) «trasferimento», la copia, unitamente alla firma digitale, di una parte o di una serie completa di file di dati, registrati nella memoria di dati dell’unità di bordo o nella memoria della carta tachigrafica, a condizione che tale procedura non modifichi o cancelli i dati memorizzati;
o) «anomalia», un’operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante da un tentativo di frode;
p) «guasto», un’operazione anomala rilevata dal tachigrafo digitale potenzialmente risultante dal cattivo o mancato funzionamento di un apparecchio;
q) «installazione», montaggio di un tachigrafo su un veicolo;
r) «carta non valida», una carta individuata come difettosa, o la cui autenticazione iniziale è stata respinta, ovvero la cui data di inizio di validità non è ancora stata raggiunta, o la cui data di scadenza è stata superata;
s) «controllo periodico», un insieme di operazioni effettuate per verificare il corretto funzionamento del tachigrafo, la corrispondenza tra le impostazioni e i parametri del veicolo e l’assenza di un eventuale collegamento del tachigrafo a dispositivi di manipolazione;
t) «riparazione», qualunque riparazione di un sensore di movimento o di un’unità di bordo che comporta l’interruzione dell’alimentazione di energia o del suo collegamento ad altri componenti del tachigrafo, ovvero l’apertura del sensore di movimento o dell’unità di bordo;
u) «omologazione», la procedura in base alla quale uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 13, certifica che il tachigrafo, i relativi componenti o la carta tachigrafica da immettere nel mercato soddisfano i requisiti del presente regolamento;
v) «interoperabilità», la capacità dei sistemi e dei processi industriali e commerciali sottostanti di scambiare dati e di condividere informazioni;
w) «interfaccia», strumento posto tra sistemi che fornisce i mezzi attraverso i quali detti sistemi possono collegarsi e interagire;
x) «misurazione del tempo», una registrazione digitale permanente del tempo (data e ora) universale coordinato (UTC);
y) «regolazione dell’ora», regolazione automatica dell’ora ad intervalli regolari ed entro un margine di tolleranza massimo di un minuto o una regolazione effettuata durante la calibratura;
z) «standard aperto», uno standard definito in un documento contenente le relative specifiche disponibile gratuitamente o a un prezzo simbolico, che può essere copiato, divulgato o usato a titolo gratuito o previo pagamento di un importo simbolico.
— registrano dati relativi al conducente, alla sua attività e al veicolo che siano accurati e attendibili,
— sono sicuri, specialmente al fine di garantire l’integrità e l’origine della fonte dei dati registrati dalle unità di bordo e dai sensori di movimento e da essi ricavati,
— sono interoperabili tra le varie generazioni di unità di bordo e carte tachigrafiche,
— consentono una efficace verifica di conformità al presente regolamento e ad altri atti giuridici,
— sono di facile impiego.
a) distanza percorsa e velocità del veicolo;
b) misurazione del tempo;
c) punti di posizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1;
d) identità del conducente;
e) attività del conducente;
f) dati di controllo, di calibratura e di riparazione del tachigrafo, inclusa l’identificazione dell’officina;
g) anomalie e guasti.
a) alle autorità di controllo competenti;
b) all’impresa di trasporto interessata, affinché possa assolvere ai propri obblighi di legge, in particolare quelli di cui agli articoli 32 e 33.
— misurazione della velocità e della distanza,
— controllo delle attività del conducente e delle condizioni di guida,
— controllo dell’inserimento e dell’estrazione delle carte tachigrafiche,
— registrazione delle immissioni manuali da parte del conducente,
— calibratura,
— registrazione automatica dei punti di posizione di cui all’articolo 8, paragrafo 1,
— verifica delle attività di controllo,
— rilevamento e registrazione di anomalie e guasti,
— lettura della memoria di dati e registrazione e memorizzazione nella memoria di dati,
— lettura delle carte tachigrafiche e registrazione e memorizzazione nelle carte tachigrafiche,
— visualizzazione, segnalazione, stampa e trasferimento di dati verso dispositivi esterni,
— regolazione dell’ora e misurazione del tempo,
— comunicazione a distanza,
— gestione dei blocchi di un’impresa,
— prove incorporate e prove automatiche.
a) ora;
b) modalità di funzionamento;
c) attività del conducente:
— se l’attività in corso è la guida, il periodo di guida del conducente continuo in corso e il periodo cumulato di interruzione in corso,
— se l’attività in corso è disponibilità/altre attività/riposo o interruzione la durata di tale attività (a partire dal momento in cui è stata selezionata) e il periodo cumulato di interruzione in corso;
d) dati relativi alle segnalazioni;
e) dati relativi all’accesso guidato da menù.
— l’utilizzo del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) per la registrazione della localizzazione di cui all’articolo 8,
— l’utilizzo della comunicazione remota per i fini di controllo di cui all’articolo 9,
— l’utilizzo del tachigrafo con un’interfaccia di cui all’articolo 10,
— lo scambio elettronico di informazioni sulle carte del conducente di cui all’articolo 31, ed in particolare tutti gli scambi transfrontalieri di tali dati con paesi terzi,
— la tenuta dei registri da parte delle imprese di trasporto di cui all’articolo 33.
— il luogo di inizio del periodo di lavoro giornaliero,
— il luogo raggiunto ogni tre ore di periodo complessivo di guida,
— il luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.
— il più recente tentativo di violazione della sicurezza,
— la più lunga interruzione dell’alimentazione di energia,
— guasto del sensore,
— errore dei dati di movimento,
— dati contrastanti sul movimento del veicolo,
— guida in assenza di una carta valida,
— inserimento della carta durante la guida,
— dati relativi alla regolazione dell’ora,
— dati relativi alla calibratura, comprese le date delle due calibrature più recenti,
— numero d’immatricolazione del veicolo,
— velocità registrata dal tachigrafo.
a) l’interfaccia non pregiudica l’autenticità e l’integrità dei dati del tachigrafo;
b) l’interfaccia è conforme alle norme dettagliate di cui all’articolo 11;
c) il dispositivo esterno connesso all’interfaccia ha accesso ai dati personali, inclusi i dati relativi alla geolocalizzazione, solo previo consenso documentabile del conducente cui i dati si riferiscono.
a) per quanto concerne le funzionalità del tachigrafo intelligente di cui al presente capo, esse includono i requisiti necessari per garantire la sicurezza, l’accuratezza e l’affidabilità dei dati quali forniti al tachigrafo dal servizio di posizionamento satellitare e dalla tecnologia di comunicazione a distanza di cui agli articoli 8 e 9;
b) specificano le diverse condizioni e requisiti affinché il servizio di posizionamento satellitare e della tecnologia di comunicazione a distanza di cui agli articoli 8 e 9 sia esterno o integrato nel tachigrafo e, qualora sia esterno, specificano le condizioni di uso del segnale di posizionamento satellitare come secondo sensore di movimento;
c) specificano gli standard necessari per l’interfaccia di cui all’articolo 10. Siffatti standard possono includere una norma in materia di distribuzione di diritti di accesso ai conducenti, alle officine, alle imprese di trasporto e di ruoli relativi al controllo dei dati registrati dal tachigrafo che si basano su un sistema di autenticazione/autorizzazione definito per l’interfaccia, come un certificato per ciascun livello di accesso, e fatta salva la sua fattibilità tecnica.
a) il certificato di sicurezza, relativamente all’unità di bordo, alle carte tachigrafiche, al sensore di movimento e alla connessione al ricevitore GNSS, ove il GNSS non sia integrato nelle unità di bordo, attesta quanto segue:
i) la conformità con gli obiettivi di sicurezza;
ii) l’espletamento delle seguenti funzioni di sicurezza: identificazione e autenticazione, autorizzazione, riservatezza, responsabilità, integrità, verifica, accuratezza e affidabilità del servizio;
b) il certificato di funzionalità attesta che l’articolo collaudato soddisfa i pertinenti requisiti a livello di funzioni svolte, di caratteristiche ambientali, di caratteristiche di compatibilità elettromagnetica, di conformità ai requisiti fisici e ad altri standard applicabili;
c) il certificato di interoperabilità attesta che l’articolo collaudato è pienamente interoperabile con i necessari modelli di tachigrafi o carte tachigrafiche.
— da installatori o da officine autorizzati dalle autorità competenti di cui all’articolo 24 a fini di riparazione, manutenzione o ricalibratura del tachigrafo, o da funzionari di controllo adeguatamente formati e, ove necessario, autorizzati a fini di controllo,
— a fini di riparazione o modifica del veicolo che alteri il sigillo. In siffatti casi, deve trovarsi a bordo del veicolo una giustificazione per iscritto della rimozione dei sigilli nella quale si dichiarino la data e l’ora in cui si sono infranti i sigilli. La Commissione elabora mediante atti di esecuzione un modulo di giustificazione per iscritto.
— che il tachigrafo sia istallato correttamente ed idoneo al veicolo,
— il corretto funzionamento del tachigrafo,
— la presenza del marchio di omologazione sul tachigrafo,
— la presenza della targhetta di montaggio,
— l’integrità e l’efficacia di tutti i sigilli,
— l’assenza di eventuali collegamenti del tachigrafo a dispositivi di manipolazione,
— le dimensioni dei pneumatici e la circonferenza effettiva dei pneumatici.
a) il personale abbia ricevuto una formazione adeguata;
b) le attrezzature necessarie per condurre i test e le mansioni rilevanti siano disponibili;
c) gli installatori, le officine e i costruttori del veicolo godano di buona reputazione.
a) gli installatori e le officine autorizzati sono sottoposti, almeno ogni due anni, a una verifica delle procedure da loro applicate durante la manipolazione dei tachigrafi. La verifica si concentra in particolare sulle misure di sicurezza adottate e sulla gestione delle carte dell’officina. Gli Stati membri possono effettuare tali verifiche senza condurre una visita in loco;
b) inoltre vengono effettuate verifiche tecniche a sorpresa degli installatori e delle officine autorizzati per controllare le calibrature, le ispezioni e le installazioni eseguite. Tali verifiche, nel corso di un anno, riguardano almeno il 10 % dell’insieme degli installatori e delle officine autorizzati.
— cognome e nome del conducente,
— data di nascita e, se disponibile, luogo di nascita del conducente,
— numero della patente di guida in corso di validità e paese di rilascio (se applicabile),
— situazione della carta del conducente,
— numero della carta del conducente.
a) se il veicolo è munito di tachigrafo analogico, sono inseriti sul foglio di registrazione, a mano o mediante registrazione automatica o in altro modo, in maniera leggibile ed evitando di sporcare il foglio di registrazione; oppure
b) se il veicolo è munito di tachigrafo digitale, sono inseriti sulla carta del conducente mediante il dispositivo di inserimento di dati manuale del tachigrafo.
a) assicurano la concordanza tra la registrazione dell’ora sul foglio di registrazione e l’ora ufficiale nel paese di immatricolazione del veicolo;
b) azionano i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente i seguenti periodi di tempo:
i) sotto il simbolo Image: il tempo di guida;
ii) sotto il simbolo Image: «altre mansioni», vale a dire attività diverse dalla guida, secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2002/15/CE, e anche altre attività per lo stesso o per un altro datore di lavoro, all’interno o al di fuori del settore dei trasporti;
iii) sotto il simbolo Image: «i tempi di disponibilità», secondo la definizione di cui all’articolo 3, lettera b), della direttiva 2002/15/CE;
iv) sotto il simbolo Image: le interruzioni di guida e i periodi di riposo.
a) all’inizio dell’utilizzazione del foglio di registrazione, cognome e nome;
b) data e luogo in cui hanno luogo l’inizio e la fine dell’utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato il conducente prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell’utilizzazione del foglio di registrazione;
d) la lettura del contachilometri:
i) prima del primo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
ii) alla fine dell’ultimo viaggio registrato sul foglio di registrazione;
iii) in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio, la lettura effettuata sul primo veicolo al quale è stato assegnato e quella effettuata sul veicolo al quale è assegnato successivamente;
e) se del caso, l’ora del cambio di veicolo.
a) all’inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
ii) i periodi di cui all’articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv);
b) al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all’inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
i) i fogli di registrazione del giorno in corso e quelli utilizzati dal conducente stesso nei ventotto giorni precedenti;
ii) la carta del conducente, se la possiede; e
iii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti nel giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come richiesto dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006.
i) la sua carta di conducente;
ii) ogni registrazione manuale e tabulato fatti durante il giorno in corso e nei ventotto giorni precedenti, come stabilito dal presente regolamento e dal regolamento (CE) n. 561/2006;
iii) i fogli di registrazione corrispondenti allo stesso periodo di cui al punto ii) nel caso in cui in tale periodo abbia guidato un veicolo munito di un tachigrafo analogico.
a) sul foglio o sui fogli di registrazione; oppure
b) su un foglio ad hoc da accludere al foglio di registrazione o da conservare insieme con la carta del conducente.
a) carte di controllo che consentono l’accesso ai dati registrati nei tachigrafi e nelle carte tachigrafiche e facoltativamente nelle carte dell’officina;
b) gli strumenti necessari per trasferire file di dati delle unità di bordo e delle carte tachigrafiche e per poter analizzare tali file di dati e i documenti stampati prodotti dai tachigrafi digitali, raffrontandoli con i fogli di registrazione o i diagrammi dei tachigrafi analogici.
a) funzioni correttamente;
b) registri e memorizzi correttamente i dati e che i parametri di calibratura siano corretti.
«a bis) veicoli o combinazioni di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati per il trasporto di materiali, attrezzature o macchinari necessari al conducente per l’esercizio della sua professione e che sono utilizzati solamente entro un raggio di cento km dal luogo in cui si trova l’impresa e a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente.»;
a) alle lettere d), f) e p) le parole «50 chilometri» o «50 km» sono sostituite dalle parole «cento km»;
b) alla lettera d), il primo comma è sostituito dal seguente:
«d) veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all’articolo 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio (17) per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale.