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1. TERMINI PROCEDIMENTALI
2. TERMINI PER IRROGARE SANZIONI EX ART. 4 DL 19/2020
3. TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E DELLA PATENTE DI GUIDA
4. PROROGA DI VALIDITÀ DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI O ALTRI TITOLI ABILITATIVI O ATTI AMMINISTRATIVI IN SCADENZA
5. SCADENZA DI VALIDITÀ DELLA PATENTE DI GUIDA
6. PROROGA DEI TERMINI NEL SETTORE ASSICURATIVO
7. NOTIFICA DEGLI ATTI E DEI VERBALI A MEZZO POSTA
IL DIRETTORE CENTRALE(f.to)(1) DPCM 9 marzo 2020 che avevano prorogato il periodo di sospensione ivi indicato al 3 aprile 2020 e DPCM 1 aprile 2020 che l'aveva ulteriormente prorogato al 13 aprile 2020.(2) La data del 23 febbraio 2020 era indicata come dies a quo della sospensione dei termini per tutto il territorio nazionale dal DPCM 10 marzo 2020. Per i Comuni della zona rossa come individuati dal DPCM 8.3.2020, il termine decorre dal giorno 22 febbraio. I residenti o aventi sede in tutti gli altri comuni d'Italia, i cui atti erano in scadenza nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 10 marzo, devono essere rimessi in termini.(3) Prima della conversione del DL 18/2020, la proroga della validità riguardava gli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.(4) Al momento, e salvo future modifiche, il termine dello stato di emergenza, dichiarato per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, corrisponde al 31 luglio 2020.(5) Trattasi del cosiddetto "periodo di comporto" fissato in quindici giorni, previsti dall'art. 170-bis, comma 1, del Codice delle assicurazioni private di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209(6) Nella circostanza, si precisa che in sede di conversione del DL 18/2020, è stato introdotto il comma 2-bis dell'art. 125, il quale prevede che i contratti di assicurazione dei veicoli possano essere sospesi a richiesta dell'interessato per il periodo richiesto dal contraente stesso e comunque sino al 31 luglio 2020.