Circolare Min Interno 02/04/2020 - Tachigrafo

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Circolare Min Interno 02/04/2020

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

La presente circolare ministeriale indica i termini delle sospensioni relative alla notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali e delle proroghe di tutti gli altri termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio.

Inserito il 06/05/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/2623/20/115/28 del 02/04/2020
Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese, connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ulteriori proroghe disposte con DPCM 1 aprile 2020


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/2623/20/115/28

Roma, 2 aprile 2020


OGGETTO: Sospensione dei termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali in favore delle famiglie, lavoratori e imprese, connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e ulteriori proroghe disposte con DPCM 1 aprile 2020.


Indirizzi omessi


 1. Proroga delle disposizioni dei DPCM 8, 9, 11 e 22 marzo 2020.

 Si fa seguito alla nota prot. n. 300/A/2090/20/117/2 del 13.03.2020, avente pari oggetto, per informare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 (ALL. 1), di imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ha prorogato al 13 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020, ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

 Pertanto, i termini di notificazione dei verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta (1), di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali sono da intendersi sospesi fino al 13 aprile 2020 (2).

 Tutti gli altri termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio (3), sono da intendersi sospesi dal 23 febbraio fino al 15 aprile 2020, secondo quanto previsto dall’art. 103 del DL n. 18/2020.

 Come noto, trattandosi di adempimenti richiesti dall’organo accertatore a completamento dell’istruttoria del procedimento amministrativo sanzionatorio, si devono ritenere assoggettati alla medesima sospensione prevista dall’art. 103 del DL n. 18/2020 i termini per la comunicazione dei dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione di cui all’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, e quelli per ottemperare all’invito di presentarsi all’ufficio di polizia per fornire informazioni o esibire documenti di cui all’art. 180, comma 8, del medesimo codice.


2. Proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020.

 Per effetto della proroga di efficacia delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020 - che, nel prevedere specifici adempimenti a carico delle persone fisiche che fanno ingresso in Italia tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre o tramite mezzo proprio o privato, fa salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute n. 120 del 17 marzo 2020 - sono prorogati al 13 aprile 2020 anche gli obblighi posti a carico del personale viaggiante appartenente ad imprese che non hanno sede legale in Italia, per i quali si richiama il contenuto del paragrafo 1 della circolare n. 300/A/2408/20/115/28 del 27 marzo 2020 di questa Direzione Centrale.


3. Proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.

 Per effetto della proroga di efficacia delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, sono prorogate fino al 13 aprile 2020, nei termini ivi indicati, le limitazioni previste per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

***

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to)



(1) Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 13 aprile 2020 anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l’art. 108 del DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione (si veda sul punto la circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020).
(2) Il dies a quo della sospensione dei termini è diverso in relazione ai soggetti a favore dei quali è disposta la sospensione: dal 22 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; dal 10 marzo 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei restanti comuni del territorio nazionale.
(3) Tra questi è da ritenersi ricompreso il procedimento d’irrogazione delle sanzioni introdotte dall’art. 4 del DL n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3 del medesimo decreto legge.



ALLEGATO 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1 aprile 2020



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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