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2. Proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture dei trasporti del 28 marzo 2020.
3. Proroga delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.
IL DIRETTORE CENTRALE(f.to)(1) Deve intendersi sospeso fino alla medesima data del 13 aprile 2020 anche il termine di esecuzione del pagamento in forma scontata del 30% che l’art. 108 del DL n. 18/2020 ha esteso a 30 giorni successivi alla contestazione o notificazione della violazione (si veda sul punto la circolare n. 300/A/2309/20/115/28 del 24 marzo 2020).(2) Il dies a quo della sospensione dei termini è diverso in relazione ai soggetti a favore dei quali è disposta la sospensione: dal 22 febbraio 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020; dal 10 marzo 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei restanti comuni del territorio nazionale.(3) Tra questi è da ritenersi ricompreso il procedimento d’irrogazione delle sanzioni introdotte dall’art. 4 del DL n. 19/2020 per il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, e dell’articolo 3 del medesimo decreto legge.