Superamento periodo guida giornaliero di 9 ore c5 - Tachigrafo

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Superamento periodo guida giornaliero di 9 ore c5

Quadro violazioni

A cura di Palumbo Salvatore

La presente violazione è contestata al conducente in caso superamento del suo periodo di guida giornaliero pari a 9 ore, prevista dall'art. 6 del Regolamento (CE) n. 561/2006 e sanzionata dall'art. 174, comma 5, del codice della strada.
Nella fattispecie si verifica un eccesso del periodo di guida > al 10%, ovvero superiore a 54 minuti, ma ≤ al 20%, ovvero pari o inferiore a 108 minuti (tempo di guida effettivo: > a 9 ore e 54 minuti, ma ≤ a 10 ore e 48 minuti)

Superamento del periodo di guida giornaliero di 9 ore superiore al 10% ma pari o inferiore al 20%,
ovvero superiore a 54 minuti ma pari o inferiore a 108 minuti (tempo di guida effettivo: > a 9 ore e 54 minuti, ma ≤ a 10 ore e 48 minuti)
da parte del conducente

Norma di riferimento:
Articolo 174, comma 5, del codice della strada (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285)

Inserito il 30/04/2020

Titolo della violazione:
Superamento del periodo di guida giornaliero pari a 9 ore, per un periodo > al 10%, ovvero superiore a 54 minuti, ma ≤ al 20%, ovvero pari o inferiore a 108 minuti (tempo di guida effettivo: > a 9 ore e 54 minuti, ma ≤ a 10 ore e 48 minuti)
Norma violata:
Art. 174, comma 5, codice della strada
Descrizione della violazione:
Conducente del veicolo sopra indicato, nel corso del viaggio del giorno (…) guidava, anche in maniera non continuativa, per complessive (…) ore e (…) minuti, superando così del 10% ma non oltre il 20%, ovvero di (…) minuti, la durata del periodo di guidaprescritto dall’art. 6 Reg. (CE) n. 561/2006 pari, per quel giorno, a 9 ore. Eccesso di guida registrato oltre le 9 ore consentite pari a (…) ore e (…) minuti.

Sanzione pecuniaria in ore diurne
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni scontato del 30%:
Euro 228,20

Sanzione pecuniaria in ore diurne
Pagamento in misura ridotta:
Euro 326,00

Sanzione pecuniaria in ore notturne
Pagamento in misura ridotta entro 5 giorni scontato del 30%:
Euro 304,27

Sanzione pecuniaria in ore notturne
Pagamento in misura ridotta:
Euro 434,67

Decurtazione punti:
2

Sanzione accessoria:
Nessuna

Indicazioni da inserire eventualmente nello spazio delle NOTE del verbale di contestazione (scegliere quali inserire tra le seguenti):
- Infrazione emersa dalla risultanza della stampa tachigrafica che si allega al presente verbale (oppure)
- Infrazione emersa dall’analisi del file della carta tachigrafica del conducente (e/o del tachigrafo) acquisito in data 00.00.0000 dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, previa stesura di apposito verbale di acquisizione ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981 e rilasciato in copia alla parte.

- Il trasgressore non esibisce alcuna deroga motivata relativa all’inosservanza del periodo di guida giornaliero registrato.

- Infrazione commessa in ore notturne.

- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente non esibisce alcun adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016 (oppure)
- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente esibisce la seguente documentazione relativa ad adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016: (indicare gli estremi della documentazione esibita, compresa la data del rilascio).

- Poiché in veicolo ha installato un tachigrafo digitale marca (…) modello (…) versione (…) come da allegato IB del Reg. 3821/85 CEE, al totale delle ore di guida in eccesso è applicata una tolleranza di (…) minuti, sottraendo un minuto per ogni periodo di guida continuato dopo una sosta, che riduce l’eccesso del periodo di guida da (…) minuti a (…) minuti, così come da indicazioni della Nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea, allegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598 del 22/07/2011 (oppure)
- Anche se il veicolo ha installato un tachigrafo digitale marca (…) modello (…) versione (…) come da allegato IB del Reg. 3821/85 CEE, al totale delle ore di guida in eccesso non è applicata alcuna tolleranza in quanto, nell’arco temporale in cui si è verificata l’infrazione, il conducente non ha registrato nessun periodo di guida continuato dopo una sosta, che avrebbe ridotto l’eccesso del periodo di guida, così come da indicazioni della Nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea, allegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598 del 22/07/2011.

- La presente infrazione è emersa dalla somma dei periodi di guida che precedono e seguono il mancato riposo giornaliero minore di 7 ore del giorno (…), e contestata con V.d.C. n. (…), così come disposto dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 07/06/2011 relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero allegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598 del 22/07/2011.

- Poiché dal controllo effettuato è emerso l’accertamento contestuale di più violazioni contestate a mezzo di V.d.C. n. (…); (…), a carico del conducente si procede alla decurtazione di un massimo di 15 punti.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, l'autore (o gli autori) declina (o declinano) ogni responsabilità per quanto sopra riportato, rinviando il lettore alla consultazione delle singole norme che trattano l'argomento.
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