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Articolo 174, comma 5, del codice della strada (Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285)
Inserito il 30/04/2020
- Infrazione emersa dalla risultanza della stampa tachigrafica che si allega al presente verbale (oppure)
- Infrazione emersa dall’analisi del file della carta tachigrafica del conducente (e/o del tachigrafo) acquisito in data 00.00.0000 dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, previa stesura di apposito verbale di acquisizione ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981 e rilasciato in copia alla parte.
- Il trasgressore non esibisce alcuna deroga motivata relativa all’inosservanza del periodo di guida giornaliero registrato.
- Infrazione commessa in ore notturne.
- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente non esibisce alcun adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016 (oppure)
- Nell’immediatezza del controllo, e comunque prima della redazione del verbale, previa richiesta, il conducente esibisce la seguente documentazione relativa ad adempimento di oneri di formazione, istruzione e controllo di cui al D.M. 215/2016: (indicare gli estremi della documentazione esibita, compresa la data del rilascio).
- Poiché in veicolo ha installato un tachigrafo digitale marca (…) modello (…) versione (…) come da allegato IB del Reg. 3821/85 CEE, al totale delle ore di guida in eccesso è applicata una tolleranza di (…) minuti, sottraendo un minuto per ogni periodo di guida continuato dopo una sosta, che riduce l’eccesso del periodo di guida da (…) minuti a (…) minuti, così come da indicazioni della Nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea, allegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598 del 22/07/2011 (oppure)
- Anche se il veicolo ha installato un tachigrafo digitale marca (…) modello (…) versione (…) come da allegato IB del Reg. 3821/85 CEE, al totale delle ore di guida in eccesso non è applicata alcuna tolleranza in quanto, nell’arco temporale in cui si è verificata l’infrazione, il conducente non ha registrato nessun periodo di guida continuato dopo una sosta, che avrebbe ridotto l’eccesso del periodo di guida, così come da indicazioni della Nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea, allegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598 del 22/07/2011.
- La presente infrazione è emersa dalla somma dei periodi di guida che precedono e seguono il mancato riposo giornaliero minore di 7 ore del giorno (…), e contestata con V.d.C. n. (…), così come disposto dalla Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 07/06/2011 relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero allegata alla circolare congiunta del Ministero dell’Interno n. 300/A/6262/11/111/20/3 e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17598 del 22/07/2011.
- Poiché dal controllo effettuato è emerso l’accertamento contestuale di più violazioni contestate a mezzo di V.d.C. n. (…); (…), a carico del conducente si procede alla decurtazione di un massimo di 15 punti.Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, l'autore (o gli autori) declina (o declinano) ogni responsabilità per quanto sopra riportato, rinviando il lettore alla consultazione delle singole norme che trattano l'argomento.