Sentenza Cass Penale, sezione prima, numero 10494 del 23/03/2020
Giurisprudenza
A cura di Palumbo Salvatore
La corte di cassazione ha ribadito che non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione contenuta nell'art. 179, comma 2, del codice della strada, che punisce con una sanzione amministrativa colui che circola alla guida di un veicolo che presenta alterazione del cronotachigrafo e quella contenuta nell'art. 437 del codice penale, che sanziona l'omessa collocazione o il danneggiamento di apparecchiature - in questo caso del tachigrafo - destinate a prevenire infortuni sul lavoro
Inserita il 18/05/2020
Corte di Cassazione Penale - Sezione I, Sentenza n. 10494 del 23/03/2020
Circolazione Stradale - Art. 437 del Codice Penale e art. 179 del Codice della Strada - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro e manomissione del tachigrafo - Mancanza del rapporto di specialità tra le disposizioni - Non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179, comma 2, del C.d.S. (alterazione del tachigrafo) e quella di cui all'art. 437 c.p. (rimozione di cautele contro gli infortuni sul lavoro), stante la diversità non solo dei beni giuridici tutelati, quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12.06.2018 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza pronunciata il 10.02.2016 con cui il Tribunale di Mantova aveva condannato C. M. alla pena (sospesa) di mesi 8 di reclusione, oltre statuizioni accessorie, previa concessione delle attenuanti generiche, per il delitto di cui all'art. 437 c.p., commesso il (OMISSIS) e consistito nel danneggiamento del cronotachigrafo installato sul trattore stradale condotto dall'imputato, mediante il posizionamento di un magnete sul sensore di movimento in modo da inibire la trasmissione di dati veritieri all'apparecchio, destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro.
La sentenza d'appello dava atto che il fatto, accertato in occasione del controllo di polizia al quale l'imputato era stato sottoposto mentre effettuava un trasporto alle dipendenze della Autotrasporti Co. s.r.l., proprietaria dell'autotreno, era pacifico e incontroverso, avendo lo stesso C. mostrato alla p.g. operante il magnete che alterava il funzionamento del cronotachigrafo.
Quanto al rapporto tra la violazione della legge penale ascritta all'imputato e l'illecito amministrativo previsto e sanzionato dall'art. 179 C.d.S., (comma 2) che la difesa dell'imputato, anche nell'atto di appello, aveva ricondotto all'operatività del principio di specialità (sancito in materia dalla L. n. 689 del 1981, art. 9), nel senso dell'applicabilità della sola sanzione amministrativa, con conseguente esclusione del reato di cui all'art. 437 c.p., la Corte territoriale escludeva la sussistenza di un concorso apparente di norme disciplinanti la medesima fattispecie, dando atto del recente contrasto insorto sul punto nella giurisprudenza di legittimità, e giudicando decisiva, al fine di escludere l'esistenza di un rapporto di specialità tra le due norme (che dovevano essere confrontate sul piano delle fattispecie astratte, e non di quelle concrete), l'assenza di una perfetta sovrapponibilità tra la struttura materiale dell'illecito penale e quella dell'illecito amministrativo, nel senso che la circolazione alla guida di un veicolo munito di cronotachigrafo alterato, sanzionata dal codice della strada, non presuppone necessariamente la condotta di alterazione della relativa apparecchiatura, oggetto di sanzione penale, ad opera del medesimo soggetto, potendo la prima condotta essere realizzata anche da un autista il quale, consapevolmente o per colposa inconsapevolezza, si fosse posto alla guida del veicolo sul quale l'apparecchio era stato alterato da altri.
Con particolare riguardo all'ipotesi prevista dall'art. 179 C.d.S., comma 2, secondo periodo che stabilisce il raddoppio della sanzione amministrativa quando l'infrazione riguardi l'alterazione del cronotachigrafo, la Corte d'appello individuava l'elemento giustificativo dell'inasprimento sanzionatorio nelle caratteristiche del cronotachigrafo, che doveva essere alterato (e non già mancante, non funzionante, o privo dei requisiti regolamentari), e non invece nell'imputabilità al conducente della relativa condotta manomissiva, che poteva essere ascrivibile anche a un soggetto diverso; la condotta di alterazione, incriminata dall'art. 437 c.p., non rientrava pertanto, necessariamente, nel perimetro dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 179 C.d.S., con la conseguente configurazione di due fattispecie reciprocamente autonome che possono concorrere tra loro.
2. Ricorre per cassazione C. M., a mezzo del difensore, deducendo con unico motivo violazione di legge, sotto il profilo della L. n. 689 del 1981, art. 9 e art. 649 c.p.p., e vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Premesso che all'imputato era stata contestata la violazione dell'art. 179 C.d.S., comma 2 con riguardo alla manomissione e alterazione del cronotachigrafo (che era stata estinta mediante pagamento effettuato dal datore di lavoro, obbligato in solido), il ricorrente deduce la perfetta sovrapponibilità del ridetto illecito amministrativo con la condotta integrante il reato ascritto nel presente giudizio, in quanto la norma del codice della strada sanziona non tanto la circolazione con cronotachigrafo manomesso, quanto, testualmente, l'alterazione dello strumento corrispondente al danneggiamento (di un apparecchio destinato a prevenire gli infortuni sul lavoro) sanzionato dall'art. 437 c.p.; rileva la presenza nell'art. 179 C.d.S., comma 2 di almeno due elementi specializzanti, con riguardo l'uno all'autore della violazione, individuato non in "chiunque" ma in "chiunque circola alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato", e l'altro all'oggetto materiale della condotta di danneggiamento o alterazione, individuato non in qualunque apparecchio destinato alla prevenzione degli infortuni ma nello specifico strumento rappresentato dal cronotachigrafo di un autoveicolo; invoca dunque l'applicazione del principio di specialità stabilito dalla L. n. 689 del 1981, art. 9 in conformità a quanto affermato da questa Corte, Sezione 1, nella sentenza n. 2200 del 2017, e chiede l'annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
La sentenza impugnata, infatti, si è confrontata in modo puntuale col precedente giurisprudenziale contrario, invocato dal ricorrente, rappresentato dalla sentenza di questa Corte, Sez. 1, n. 2200 del 12/09/2017, dep. 19/01/2018, Rv. 272364, pervenendo a una diversa soluzione della questione di diritto posta dal presente giudizio, senza incorrere in alcuna violazione di legge o vizio di motivazione, sulla scorta di argomentazioni che meritano di essere condivise.
2. Costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che la questione relativa all'esistenza (o meno) di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto deve essere risolta mediante l'applicazione - in via esclusiva - del criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore (Sez. Un. 20664 del 23/02/2017, Rv. 269668); il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte anche con specifico riguardo al tema, che qui interessa, del concorso tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria apparentemente regolanti lo stesso fatto, nel qual caso deve trovare applicazione esclusivamente - una volta positivamente riconosciuto il conflitto - la disposizione che risulti speciale (rispetto all'altra) all'esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte (Sez. Un. 1963 del 28/10/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 248722).
3. Nel caso in esame, la fattispecie oggetto di giudizio è rappresentata dal danneggiamento dell'impianto cronotachigrafo installato su un trattore stradale, realizzato mediante il posizionamento di un magnete sul sensore di movimento che trasmette i dati dell'apparecchiatura analogica inibendo in tal modo la trasmissione di dati veritieri al cronotachigrafo, che costituisce un apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro: la fattispecie, contestata in tali - precisi - termini nel capo d'imputazione sotto il profilo della (astratta) violazione della norma incriminatrice di cui all'art. 437 c.p., è stata puntualmente accertata nella sua sussistenza concreta all'esito di entrambi i gradi del giudizio di merito, essendo pacifico, e non contestato dal ricorrente (e anzi riconosciuto dallo stesso imputato, come dato atto dalla sentenza d'appello alla pagina 2 della motivazione), che la condotta di posizionamento del magnete in grado di alterare il corretto funzionamento del cronotachigrafo era stata materialmente posta in essere proprio dal C..
E' dunque evidente l'assenza di coincidenza strutturale, che costituisce il presupposto dell'applicazione del criterio della specialità sancito dall'art. 15 c.p. e L. n. 689 del 1981, art. 9 tra gli elementi essenziali della fattispecie astratta oggetto del presente giudizio, punita dall'art. 437 c.p., che incrimina - si ribadisce - il fatto in sè dell'alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo, e la condotta invece sanzionata in via amministrativa dall'art. 179 C.d.S., comma 2, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo privo di cronotachigrafo, ovvero munito di un cronotachigrafo manomesso o alterato, o comunque non rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite dalla normativa di settore.
Si tratta di fattispecie e di condotte strutturalmente diverse, rispetto alle quali non può trovare applicazione principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, "per specificazione" o "per aggiunta" (Sez. Un. 1963 del 2011, r) sopra citata), che postulano l'esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecie astratte, nel senso che, eliminando l'elemento di specificazione ovvero l'elemento aggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nella fattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi.
Come statuito da questa Corte Suprema, Sezione 1, nelle sentenze n. 47211 del 25/05/2016, Rv. 268892, e n. 34107 del 29.03.2017 (quest'ultima non massimata), con orientamento che deve essere qui ribadito, non sussiste pertanto alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all'art. 179 C.d.S., (comma 2) e quella di cui all'art. 437 c.p., stante la diversità non solo (e non tanto) dei beni giuridici tutelati - rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) - quanto soprattutto della natura strutturale delle due fattispecie sotto l'aspetto oggettivo e soggettivo.
In particolare, la sentenza n. 34107 del 2017, riguardante un caso, speculare a quello in esame, di alterazione fraudolenta del funzionamento dell'apparecchio del cronotachigrafo realizzata dallo stesso conducente del veicolo interessato, ha puntualmente chiarito come risultino differenti tanto l'elemento soggettivo quanto la condotta materiale e gli stessi destinatari delle due fattispecie tipiche, essendo da un lato il reato di cui all'art. 437 c.p. un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, e la violazione dell'art. 179 C.d.S. invece un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, ed essendo dall'altro la circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sanzionata in capo al conducente, sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l'alterazione dello strumento sia stata realizzata da un altro soggetto.
La condotta sanzionata dall'art. 179 C.d.S. non presuppone, dunque, che l'autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l'autore della condotta incriminata dall'art. 437 c.p., e cioè col soggetto responsabile dell'alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente); e d'altro canto, la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, ben potrebbe essere commessa dallo stesso lavoratore/autista - e accertata nei suoi confronti - anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo, nel qual caso l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie astratta dell'art. 437 c.p., e la sua conseguente punibilità a carico dell'autore della relativa manomissione (l'imputato C., nella concreta fattispecie), non potrebbe certamente essere posta in dubbio anche se non fosse stata seguita dal fatto materiale della guida e della circolazione del veicolo.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2020.
Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.