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Sentenza Cass Civile, sezione sesta, numero 9664 del 19/04/2018

Giurisprudenza

A cura di Palumbo Salvatore

  Pronuncia della sezione VI della Cassazione Civile depositata il 19 aprile 2018 circa il ricorso alla sentenza del Tribunale di Perugia. La suprema corte ritiene legittima la successiva notifica delle violazioni riguardanti i tempi di guida, le pause di riposo e le interruzioni emerse in un prosieguo di tempo dall'acquisizione dei dati, anche senza la necessità di una specifica motivazione circa il differimento, alla luce della complessa procedura che prende avvio proprio dall'acquisizione dei dati durante il controllo

Inserita il 28/03/2020


Corte di Cassazione Civile - Sezione VI, Sentenza n. 9664 del 19/04/2018
Circolazione Stradale - Artt. 174, 200 e 201 del Codice della Strada - Scarico dei dati dal tachigrafo digitale e notificazione successiva delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 - Legittima la contestazione differita mediante notifica ex art. 201 C.d.S., comma 1, delle violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 e senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento a causa della complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione.


FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Perugia, in accoglimento dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'interno e dalla Prefettura di Perugia avverso la sentenza n. 2153 del 13.12.2011 del Giudice di pace di Perugia e in riforma della predetta decisione, respingeva l'opposizione di B.M. avverso l'ordinanza-ingiunzione con la quale gli era stata contestata la violazione degli artt. 6, 7 e 8 del Reg. CE 561/06 per il mancato rispetto dell'alternanza dei periodi di guida, di riposo e di interruzione da osservare nel lavoro di svolgimento degli autotrasportatori, ritenendo che la contestazione immediata dell'infrazione non era possibile neppure astrattamente, ragione per la quale non era neanche obbligatorio motivare sulla circostanza.

Avverso la suddetta sentenza ricorrente il B. sulla base di un unico motivo, cui resiste il Prefetto di Perugia con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

l'unico motivo di ricorso, con il quale il B. denuncia la violazione dell'art. 201 C.d.S., comma 1, deduce l'erroneità della pronuncia assumendo che nella specie non essendovi stata pacificamente la contestazione immediata dell'illecito, nel relativo verbale redatto dagli Ispettori del Lavoro avrebbero dovuto essere esplicitati i motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata all'autore dell'infrazione, come previsto espressamente dal comma 1, del citato art. 201, non ritenuti, di converso, necessari dal giudice di appello. La censura è priva di pregio.

Come rilevato dallo stesso giudice del gravame, anche la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22-07-2011, interpretativa del regolamento CE 561/06, al punto 13 afferma che "In ordine alla possibilità di notificare al conducente, successivamente al controllo su strada, le violazioni alle norme di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 accertate dall'esame dei dati scaricati dal tachigrafo digitale del veicolo si comunica che tale ipotesi non è espressamente contemplata tra i casi di contestazione differita dell'art. 201 C.d.S.. Tuttavia, considerato il notevole lasso di tempo necessario allo scarico e all'esame dei dati, all'eventuale verbalizzazione, spesso non compatibile con gli impegni del conducente e con le esigenze operative della pattuglia, si ritiene possibile la notificazione differita tenuto conto che l'obbligo di contestazione immediata sancito dall'art. 200 C.d.S., comma 1, sussiste solo quando è possibile. Resta inteso che il download dei dati deve essere formalizzato in quanto atto di accertamento, L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 13, e che da tale data decorre il termine ... per la notificazione al conducente e all'obbligato in solido dell'eventuale verbale di contestazione".

Dal tenore della circolare, dunque, va desunta la piena legittimità della contestazione differita in ipotesi di violazioni al Reg. CEE n 561/2006 alla categoria delle infrazioni al Codice della Strada, con conseguente applicabilità, in caso di mancata contestazione immediata, del termine di contestazione differita mediante notifica ex art. 201 C.d.S., comma 1, e senza necessità di una specifica motivazione circa il differimento per la complessa procedura che prende avvio proprio dal controllo in questione, avente incidenza sia in materia di tutela dei lavoratori nel settore del trasporto su strada, sia in materia di sicurezza stradale.

Si aggiunga che nella doglianza non sono neanche menzionate le ragioni dell'asserita lesione del diritto di difesa dell'interessato. Ne' il ricorrente sottopone a critica la statuizione su cui si fonda il convincimento del giudice nel desumere che nessun pregiudizio sarebbe derivato al B. dal differimento della contestazione.

In conclusione il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore dei controricorrenti in complessivi Euro 2.500,00, oltre al rimborso delle spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6-2 Sezione Civile, il 21 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2018.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare il testo della sentenza, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della sentenza medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.
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