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a) registrazione della posizione del veicolo in determinati punti nel corso del periodo di lavoro giornaliero del conducente;
b) diagnosi precoce remota di eventuali manomissioni o uso improprio dei tachigrafi intelligenti;
c) interfaccia con i sistemi di trasporto intelligenti;
d) le prescrizioni amministrative e tecniche per le procedure di omologazione dei tachigrafi, compresi i meccanismi di sicurezza.
1) «tachigrafo digitale» o «tachigrafo di prima generazione», un tachigrafo digitale diverso da un tachigrafo intelligente;
2) «dispositivo esterno del GNSS», un dispositivo comprendente il ricevitore GNSS, quando l'unità elettronica di bordo non è un'unità singola, nonché gli altri componenti necessari per proteggere la comunicazione dei dati sulla posizione al resto dell'unità elettronica di bordo;
3) «fascicolo informativo», il fascicolo completo, in forma elettronica o cartacea, contenente tutte le informazioni fornite dal fabbricante o dal suo mandatario all’autorità di omologazione ai fini dell’omologazione di un tachigrafo o di un suo componente, compresi i certificati di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014, i risultati delle prove di cui all’allegato IC del presente regolamento, nonché disegni, fotografie e altri documenti pertinenti;
4) «fascicolo di omologazione», il fascicolo informativo, in formato elettronico o cartaceo, più i documenti aggiunti dall'autorità di omologazione al fascicolo informativo nello svolgimento delle proprie funzioni, compresa la scheda di omologazione CE del tachigrafo o di un suo componente aggiunta alla fine della procedura di omologazione;
5) «indice del fascicolo di omologazione», il documento in cui è elencato il contenuto numerato del fascicolo di omologazione, che ne identifica tutte le parti pertinenti. Il formato di tale documento distingue le fasi successive della procedura di omologazione CE, incluse le date delle revisioni e degli aggiornamenti del fascicolo;
6) «dispositivo di diagnosi precoce remota», le dotazioni dell'unità elettronica di bordo utilizzate per svolgere controlli su strada mirati;
7) «tachigrafo intelligente» o «tachigrafo di seconda generazione», un tachigrafo digitale conforme agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 165/2014, nonché all’allegato IC del presente regolamento;
8) «componente del tachigrafo», uno dei seguenti elementi: l’unità elettronica di bordo, il sensore di movimento, il foglio di registrazione, il dispositivo esterno del GNSS e il dispositivo esterno di diagnosi precoce remota;
9) «autorità di omologazione», l'autorità di uno Stato membro preposta all'omologazione del tachigrafo o dei suoi componenti, alla procedura di autorizzazione, al rilascio e, se del caso, alla revoca delle schede di omologazione, che agisce in qualità di punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e che garantisce che i fabbricanti adempiano i loro obblighi relativamente alla conformità alle prescrizioni del presente regolamento;
10) «unità elettronica di bordo», il tachigrafo escluso il sensore di movimento e i cavi che collegano il sensore di movimento.
— unità elettronica di bordo come componente singolo (comprendente il ricevitore GNSS e il dispositivo di comunicazione remota);
— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il dispositivo di comunicazione remota) e dispositivo GNSS esterno;
— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo (comprendente il ricevitore GNSS) e dispositivo esterno di comunicazione remota;
— corpo centrale dell’unità elettronica di bordo, ricevitore GNSS esterno e dispositivo esterno di comunicazione remota.