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Regolamento (UE) n. 361/2014 aggiornato

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore
Normativa rettificata in GU L. 258 del 3.10.2015, pag. 11
Inserito il 01/03/2020

REGOLAMENTO (UE) N. 361/2014 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2014

recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39)


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 ( 1 ), in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 12, paragrafo 5 e l'articolo 28, paragrafo 3,


considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1073/2009 prevede che i servizi regolari ed alcuni servizi regolari specializzati siano soggetti ad autorizzazione.

(2) L'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento stabilisce che per i servizi occasionali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, è necessario un documento di controllo.

(3) L'articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento prescrive che i trasporti effettuati per conto proprio, definiti all'articolo 2, paragrafo 5, siano soggetti ad un regime di attestazione.

(4) È opportuno stabilire le norme che disciplinano l'utilizzo dei documenti di controllo di cui all'articolo 12 del suddetto regolamento, nonché le modalità di comunicazione agli Stati membri interessati dei nomi dei vettori che effettuano servizi occasionali e dei punti delle coincidenze durante il viaggio.

(5) È necessario uniformare, per motivi di semplicità, il foglio di viaggio per i servizi occasionali internazionali e per i trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali.

(6) Il foglio di viaggio utilizzato come documento di controllo nell'ambito di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati deve essere compilato in forma di riepilogo mensile.

(7) È necessario uniformare i formulari per la comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione delle informazioni statistiche relative al numero di autorizzazioni per servizi regolari nonché per trasporti di cabotaggio.

(8) Per motivi di trasparenza e semplicità è opportuno adeguare tutti i modelli di documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione, del 2 ottobre 1998, recante modalità di esecuzione dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 684/92 e (CE) n. 12/98, con riguardo ai documenti di trasporto dei viaggiatori mediante autobus ( 2 ), al regolamento (CE) n. 1073/2009, applicabile ai servizi internazionali di trasporto effettuati con autobus.

(9) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2121/98.

(10) Gli Stati membri necessitano di un determinato periodo per far stampare e distribuire i nuovi documenti. Pertanto, nel frattempo, i vettori devono poter continuare ad utilizzare i documenti previsti dal regolamento (CE) n. 2121/98, nei quali si dovrebbe specificare che essi tengono conto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/2009.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per i trasporti su strada,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


TITOLO I

DOCUMENTO DI CONTROLLO


Articolo 1

1.  Il documento di controllo (foglio di viaggio) per i servizi occasionali, definito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, deve essere conforme all'allegato I del presente regolamento.

2.  I fogli di viaggio sono contenuti in libretti di 25 fogli mobili in duplice esemplare. Ogni libretto è numerato. I fogli di viaggio recano una numerazione complementare da 1 a 25. La pagina di copertina del libretto deve essere conforme al modello riportato all'allegato II. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per adeguare tali requisiti al trattamento informatizzato dei fogli di viaggio.


Articolo 2

1.  Il libretto di cui all'articolo 1 è intestato al vettore e non è cedibile.

2.  Il foglio di viaggio deve essere compilato in modo leggibile e con inchiostro indelebile, in duplice esemplare, dal vettore o dal conducente per ciascun viaggio e prima dell'inizio di esso. Il foglio di viaggio è valido per tutto il percorso.

3.  L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata del viaggio per il quale è stato emesso. Una copia viene conservata presso la sede dell'impresa.

4.  Il vettore è responsabile della tenuta dei fogli di viaggio.


Articolo 3

Nel caso di un servizio occasionale internazionale prestato da un gruppo di vettori che agiscono per conto del medesimo committente, e che comporti eventualmente una coincidenza durante il viaggio effettuata dai passeggeri con un altro vettore dello stesso gruppo, l'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo circolante. Una copia del foglio di viaggio viene conservata presso la sede di ogni vettore interessato.


Articolo 4

1.  Gli esemplari dei fogli di viaggio utilizzati come documenti di controllo per trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi occasionali ai sensi dell'articolo 15, lettera b), del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere inviati dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento, secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.

2.  In caso di trasporti di cabotaggio effettuati in quanto servizi regolari specializzati ai sensi dell'articolo 15, lettera a), del regolamento (CE) n. 1073/2009, il foglio di viaggio di cui all'allegato I del presente regolamento è compilato in forma di riepilogo mensile e inviato dal vettore all'autorità o all'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento secondo modalità che saranno determinate da tale autorità o organismo.


Articolo 5

Il foglio di viaggio autorizza il titolare ad effettuare, nell'ambito di un servizio internazionale occasionale, escursioni locali in uno Stato membro diverso da quello in cui il vettore è stabilito, secondo le modalità indicate all'articolo 13, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le escursioni locali vengono registrate sui fogli di viaggio prima della partenza del veicolo per tali escursioni. L'originale del foglio di viaggio deve trovarsi a bordo del veicolo per tutta la durata dell'escursione locale.


Articolo 6

Il documento di controllo deve essere esibito a richiesta degli agenti preposti al controllo.


TITOLO II

AUTORIZZAZIONI


Articolo 7

1.  La domanda di autorizzazione per i servizi regolari ed i servizi regolari specializzati soggetti ad autorizzazione deve essere conforme al modello riportato all'allegato III.

2.  La domanda di autorizzazione è corredata delle seguenti informazioni:

a) gli orari;

b) le tariffe;

c) una copia certificata conforme della licenza comunitaria per il trasporto internazionale di viaggiatori su strada per conto terzi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1073/2009;

d) dati relativi alla natura ed al volume di traffico che il richiedente prevede di eseguire, se si tratta di una domanda di istituzione di un servizio, o che ha eseguito, se si tratta di una domanda di rinnovo dell'autorizzazione;

e) una carta, in scala adeguata, nella quale siano indicati l'itinerario e le fermate effettuate per prendere a bordo o deporre viaggiatori;

f) uno schema di guida che consenta di controllare l'osservanza della normativa comunitaria relativa ai tempi di guida e ai periodi di riposo.

3.  A sostegno della domanda, il richiedente fornisce tutte le informazioni complementari che ritiene utili o che gli sono richieste dall'autorità competente.


Articolo 8

1.  Le autorizzazioni devono essere conformi al modello riportato all'allegato IV.

2.  Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad un regime di autorizzazione deve recare a bordo un'autorizzazione o una copia certificata conforme dall'autorità competente per l'autorizzazione.

3.  Le autorizzazioni devono essere valide per un periodo massimo di cinque anni.


TITOLO III

ATTESTAZIONI


Articolo 9

1.  Le attestazioni per i servizi per conto proprio definiti all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009 devono essere conformi al modello riportato nell'allegato V del presente regolamento.

2.  L'impresa che richiede un'attestazione fornisce all'autorità competente la prova o la garanzia che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/2009.

3.  Ciascun veicolo che effettua un servizio soggetto ad attestazione reca a bordo, per tutta la durata del viaggio, un'attestazione o una copia certificata conforme da esibire ad ogni richiesta degli agenti preposti al controllo.

4.  L'attestazione è valida per un periodo massimo di cinque anni.


TITOLO IV

COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI


Articolo 10

La comunicazione dei dati di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009 relativi ai trasporti di cabotaggio è effettuata mediante una tabella conforme al modello riportato all'allegato VI del presente regolamento.


TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Articolo 11

1.  Ogni Stato membro può autorizzare l'uso delle scorte esistenti degli stampati dei fogli di viaggio, delle domande di autorizzazione, delle autorizzazioni e delle attestazioni redatti in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione fino al 31 dicembre 2015.

2.  Gli altri Stati membri accettano i fogli di viaggio e le domande di autorizzazione nei loro territori fino al 31 dicembre 2015.

3.  Le autorizzazioni e le attestazioni redatte in conformità al regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione e rilasciate prima del 31 dicembre 2015 restano valide fino alla loro data di scadenza.


Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 2121/98 è abrogato.


Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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