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Regolamento (UE) n. 2020/698 aggiornato

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Inserito il 06/06/2020

REGOLAMENTO (UE) 2020/698 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 2020

recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'epidemia di Covid‐19 con riguardo al
rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e
attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 165/10 del 27.5.2020)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1) L'epidemia di Covid‐19 e la relativa crisi sanitaria pubblica rappresentano una sfida senza precedenti per gli Stati membri e impongono un onere gravoso sulle autorità nazionali, i cittadini dell'Unione e gli operatori economici, in particolare i trasportatori. La crisi sanitaria pubblica ha dato luogo a circostanze straordinarie, che incidono sulla normale attività delle autorità competenti negli Stati membri nonché sul lavoro delle imprese di trasporto per quanto concerne le formalità amministrative da espletare nei diversi settori dei trasporti e che non avrebbero potuto essere ragionevolmente previste al momento dell'adozione delle misure pertinenti. Tali circostanze straordinarie hanno un impatto significativo su diversi settori disciplinati dal diritto dell'Unione in materia di trasporti.

(2) In particolare, i trasportatori e gli altri soggetti interessati possono non essere in grado di espletare le formalità o le procedure necessarie per conformarsi a talune disposizioni del diritto dell'Unione riguardanti il rinnovo o la proroga di certificati, licenze o autorizzazioni o per portare a termine altri adempimenti necessari per mantenerne la validità. Per gli stessi motivi, le autorità competenti degli Stati membri possono non essere in grado di conformarsi agli obblighi stabiliti dal diritto dell'Unione per garantire che le pertinenti richieste presentate dai trasportatori siano trattate entro la scadenza dei termini applicabili. È pertanto necessario adottare misure per superare tali problemi e garantire sia la certezza del diritto sia il buon funzionamento degli atti giuridici in questione. È opportuno prevedere adeguamenti in tal senso, in particolare per quanto riguarda taluni termini, con la possibilità che la Commissione autorizzi proroghe sulla base di una richiesta presentata da uno Stato membro.

(3) La direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce le norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri.
Tali conducenti devono essere in possesso di un certificato di idoneità professionale (CIP) e devono dar prova di aver completato i corsi di formazione periodica dimostrando di essere titolari di una patente di guida o di una carta di qualificazione del conducente su cui figurino i corsi di formazione periodici completati. Poiché le circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid‐19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1° febbraio 2020, ostacolano il completamento dei corsi di formazione periodica da parte dei titolari di CIP e il rinnovo dei CIP attestanti il completamento di tale formazione periodica, è necessario prorogare la validità dei CIP per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto stradale.
Dovrebbero rimanere valide le misure che riguardano tali questioni adottate da Stati membri conformemente all'artcolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, all'allegato I della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), o all'allegato II della direttiva 2003/59/CE prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(4) La direttiva 2006/126/CE stabilisce norme riguardanti la patente di guida. Prevede il riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate dagli Stati membri secondo il modello di patente di guida dell'Unione e stabilisce una serie di requisiti minimi per tali patenti. In particolare, i conducenti di veicoli a motore devono essere titolari di una patente di guida in corso di validità, che deve essere rinnovata o, in alcuni casi, sostituita alla scadenza del periodo di validità amministrativa. Poiché le circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1° febbraio 2020, ostacolano il rinnovo delle patenti di guida, è necessario prorogare la validità di alcune patenti di guida per un periodo di sette mesi dalla loro data di scadenza al fine di garantire la continuità della mobilità su strada.

(5) Il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) stabilisce norme riguardanti i tachigrafi nel settore dei trasporti su strada. Per garantire una concorrenza leale e la sicurezza stradale è fondamentale che sia rispettata la normativa in materia di tempo di guida, orario di lavoro e periodi di riposo stabilita dal regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e dalla direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Data la necessità di garantire la continuità nella prestazione dei servizi di trasporto su strada nonostante le difficoltà nello svolgimento dei controlli periodici dei tachigrafi a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, è opportuno che le ispezioni di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 165/2014, che avrebbero dovuto essere effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, siano ora effettuate entro sei mesi dalla data in cui avrebbero dovuto essere completate a norma del citato articolo.
Per lo stesso motivo, le difficoltà legate al rinnovo e alla sostituzione delle carte del conducente a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19 giustificano la concessione alle autorità competenti degli Stati Membri di più tempo per svolgere tali attività. In tali casi i conducenti dovrebbero essere messi in condizioni, e dovrebbero essere soggetti all'obbligo, di ricorrere ad alternative valide per registrare le informazioni necessarie in merito al tempo di guida, all'orario di lavoro e ai periodi di riposo fino al ricevimento di una nuova carta.

(6) La direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) stabilisce norme relative ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei relativi rimorchi. I controlli tecnici periodici rappresentano un'attività complessa volta a garantire che i veicoli siano mantenuti in condizioni sicure e accettabili sotto il profilo ambientale durante l'uso. A causa delle difficoltà nello svolgimento dei controlli tecnici periodici a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, che in taluni Stati membri aveva già avuto inizio alla data del 1° febbraio 2020, i controlli tecnici periodici che avrebbero dovuto essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbero ora essere effettuati in una data successiva, ma comunque entro sette mesi dalla scadenza iniziale, e i certificati in questione dovrebbero rimanere validi fino a tale data successiva.

(7) Il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada. L'epidemia di Covid-19 e la crisi sanitaria pubblica ad essa associata hanno gravi ripercussioni sulla situazione finanziaria del settore e alcune imprese di trasporto non soddisfano più il requisito dell'idoneità finanziaria. Data la riduzione del livello di attività provocata dalla crisi sanitaria pubblica, si prevede che le imprese avranno bisogno di più tempo per dimostrare che il requisito dell'idoneità finanziaria sia nuovamente soddisfatto in via permanente. È pertanto opportuno prorogare da sei a dodici mesi il termine massimo previsto a tal fine dall'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, per quanto riguarda le valutazioni dell'idoneità finanziaria delle imprese di trasporto riguardanti la totalità o una parte del periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020. Qualora un tale inadempimento sia già stato accertato e il termine fissato dall'autorità competente non sia ancora scaduto, l'autorità competente dovrebbe poter prorogare tale termine a un totale di dodici mesi.

(8) I regolamenti (CE) n. 1072/2009 (9) e (CE) n. 1073/2009 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio stabiliscono norme comuni per l'accesso rispettivamente al mercato internazionale del trasporto di merci su strada e al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus. Per poter effettuare servizi di trasporto internazionale di merci su strada e di trasporto internazionale di passeggeri con autobus è necessario, tra l'altro, essere in possesso di una licenza comunitaria e, qualora il conducente che realizza operazioni di trasporto di merci sia cittadino di un paese terzo, è anche necessario un attestato di conducente. Anche l'effettuazione di servizi regolari mediante autobus è subordinata ad un'autorizzazione. Tali licenze, attestati e autorizzazioni possono essere rinnovati dopo aver verificato che continuano ad essere soddisfatte le condizioni pertinenti. Poiché le circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19 ostacolano il rinnovo di licenze e attestati, è necessario prorogarne la validità per sei mesi dalla relativa data di scadenza al fine di garantire la continuità del trasporto su strada.

(9) La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) stabilisce norme sulla sicurezza delle ferrovie. Tenuto conto delle misure di confinamento, cui si aggiunge il carico di lavoro supplementare richiesto per contenere l'epidemia di Covid-19, le autorità nazionali, le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura si trovano in difficoltà per ciò che riguarda il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza per un periodo successivo previsto rispettivamente dagli articoli 10 e 12 di tale direttiva, in vista della scadenza delle autorizzazioni di sicurezza esistenti. Il termine per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici dovrebbe pertanto essere prorogato di sei mesi e i certificati di sicurezza unici vigenti dovrebbero rimanere validi per il medesimo periodo. Analogamente la validità di tali autorizzazioni di sicurezza dovrebbe essere prorogata di sei mesi.

(10) Conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, alcuni Stati membri hanno prorogato il periodo di recepimento di tale direttiva. Le norme della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) rimangono pertanto applicabili in tali Stati membri. È quindi necessario prevedere anche una proroga dei termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza e delle autorizzazioni di sicurezza rilasciati a norma degli articoli 10 e 11 della direttiva 2004/49/CE e chiarire che i certificati e le autorizzazioni di sicurezza in questione rimangono validi per lo stesso periodo.

(11) La direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13) stabilisce norme sulla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario dell'Unione. L'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16 di tale direttiva stabiliscono che la validità delle licenze dei macchinisti è limitata a dieci anni e soggetta a verifiche periodiche. A causa delle difficoltà nel rinnovo delle licenze a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, la validità delle licenze che scadono nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbe essere prorogata per un periodo di sei mesi dalla loro data di scadenza. Analogamente, è opportuno concedere ai macchinisti un periodo supplementare di sei mesi per il completamento delle verifiche periodiche.

(12) La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (14) istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono effettuare un riesame a intervalli regolari al fine di verificare che un'impresa di trasporto continui ad adempiere agli obblighi di cui al capo III di tale direttiva che sono connessi alla sua licenza. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, di tale direttiva, le autorità preposte al rilascio delle licenze possono sospendere o revocare una licenza a motivo della mancata ricorrenza dei requisiti in materia di idoneità finanziaria e possono concedere una licenza temporanea durante la riorganizzazione dell'impresa ferroviaria, purché non sia compromessa la sicurezza. In ragione delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, le autorità preposte al rilascio delle licenze hanno gravi difficoltà ad effettuatre riesami a intervalli regolari delle licenze esistenti e ad adottare le decisioni del caso per quanto riguarda il rilascio di nuove licenze per il periodo successivo alla scadenza di una licenza temporanea. Pertanto, i termini per l'effettuazione di riesami periodici che, conformemente a tale direttiva, scadano tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, dovrebbero essere prorogati di sei mesi. Parimenti, la validità delle licenze temporanee in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 dovrebbe essere prorogata di sei mesi.

(13) L'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE prevede che le autorità preposte al rilascio delle licenze decidano sulle richieste di rilascio entro tre mesi dopo la presentazione di tutte le informazioni pertinenti, in particolare i dettagli di cui all'allegato III di tale direttiva. A causa delle difficoltà nell'adottare le decisioni pertinenti a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, è necessario prorogare tale termine di sei mesi.

(14) Le imprese ferroviarie che erano finanziariamente stabili prima dell'epidemia di Covid-19 si trovano a far fronte a problemi di liquidità che potrebbero comportare la sospensione o la revoca delle loro licenze di esercizio, o la sostituzione di queste ultime con una licenza temporanea senza che vi sia un'esigenza economica strutturale perché ciò avvenga. La concessione di una licenza temporanea a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE potrebbe inviare al mercato un segnale negativo quanto alla capacità di sopravvivere delle imprese ferroviarie, il che a sua volta aggraverebbe i loro problemi finanziari altrimenti temporanei. È pertanto opportuno prevedere che, qualora l'autorità preposta al rilascio delle licenze, sulla base delle verifiche effettuate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, constati che l'impresa ferroviaria non possa più soddisfare i requisiti relativi all'idoneità finanziaria, che essa debba potere, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o revocare la licenza dell'impresa ferroviaria interessata, purché non sia compromessa la sicurezza e purché sussistano prospettive realistiche di un risanamento finanziario soddisfacente dell'impresa ferroviaria entro i sei mesi successivi. Dopo il 31 agosto, l'impresa ferroviaria dovrebbe essere soggetta alle norme generali di cui all'articolo 24, paragrafo 1, di tale direttiva.

(15) La direttiva 96/50/CE del Consiglio(15) stabilisce i requisiti per il conseguimento dei certificati di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nell'Unione nel settore della navigazione interna. I titolari di certificati di conduzione di navi che compiono 65 anni sono tenuti a sottoporsi a visite mediche periodiche. Tenuto conto delle misure adottate in relazione all'epidemia di Covid-19, e in particolare dell'accesso limitato ai servizi medici per lo svolgimento di esami medici, i titolari di certificati di conduzione di navi potrebbero non essere in grado di sottoporsi alle prescritte visite mediche fintantoché tali misure siano vigenti. È pertanto opportuno prorogare di sei mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche per tutti i casi in cui tali termini sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020. I certificati di conduzione di navi dovrebbero restare validi per il medesimo periodo.

(16) La direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. L'articolo 10 di tale direttiva prevede una limitazione del periodo di validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna. Inoltre, conformemente all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, è previsto che rimangano validi fino alla loro scadenza i documenti che rientrano nell'ambito di applicazione della medesima direttiva che sono stati rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri prima del 6 ottobre 2018 a norma della direttiva che era applicabile in precedenza, ossia la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17). Le misure adottate in ragione dell'epidemia di Covid-19 possono rendere impraticabile, e talvolta impossibile, per le autorità competenti effettuare le ispezioni tecniche necessarie per prorogare la validità dei pertinenti certificati oppure sostituire i documenti di cui all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629. Al fine di consentire la continuità delle attività delle navi adibite alla navigazione interna, è pertanto opportuno prorogare di sei mesi la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna e dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629 che sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

(17) Il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (18) stabilisce norme sul rafforzamento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. La direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) stabilisce misure volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. Garantisce altresì che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino di un rafforzamento della sicurezza nei porti. La crisi sanitaria in corso ostacola lo svolgimento, da parte delle autorità degli Stati membri, delle ispezioni e dei controlli di sicurezza marittima volti al rinnovo di determinati documenti in materia di sicurezza marittima. È pertanto necessario prorogare i termini per le revisioni delle valutazioni di sicurezza e i piani di sicurezza prescritti da tali atti giuridici dell'Unione per consentire agli Stati membri e all'industria navale di adottare un approccio flessibile e pragmatico e mantenere aperte le catene di approvvigionamento essenziali, senza compromettere la sicurezza. Dovrebbe essere concessa flessibilità anche in relazione alle esercitazioni e agli addestramenti di sicurezza marittima, che secondo gli atti giuridici dell'Unione in materia di sicurezza marittima devono essere effettuati nel rispetto di determinate tempistiche.

(18) Qualora uno Stato membro ritenga che l'applicazione delle norme alle quali il presente regolamento deroga, relative, tra l'altro, al rinnovo o alla proroga di certificati, licenze o autorizzazioni, sia con ogni probabilità impraticabile anche oltre le date specificate nel presente regolamento, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, la Commissione, se richiesto da tale Stato membro, dovrebbe essere autorizzata a consentire allo Stato membro in questione di prorogare ulteriormente i periodi indicati al presente regolamento, a seconda dei casi. Al fine di assicurare la certezza del diritto pur garantendo che la protezione e la sicurezza dei trasporti non siano compromesse, tale proroga dovrebbe essere limitata a quanto necessario per rispecchiare il periodo durante il quale è probabile che l'espletamento delle formalità, delle procedure, delle verifiche e delle attività formative rimanga impraticabile e, comunque, non dovrebbe essere superiore a sei mesi.

(19) L'epidemia di Covid-19 ha colpito l'intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle norme che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario, con riguardo alla direttiva 2006/126/CE, al regolamento (UE) n. 165/2014, alla direttiva 2014/45/UE, al regolamento (CE) n. 1072/2009, al regolamento (CE) n. 1073/2009 e alla direttiva 2007/59/CE, dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l'applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. Lo stesso dovrebbe applicarsi qualora uno Stato membro si sia trovato di fronte a tali difficoltà ma abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuarle. Gli Stati membri che scelgono di avvalersi di tale facoltà non dovrebbero tuttavia impedire agli operatori economici o ai cittadini di fare affidamento sulle deroghe previste dal presente regolamento che si applicano in un altro Stato membro, e dovrebbero in particolare riconoscere le licenze, i certificati e le autorizzazioni la cui validità è stata prorogata dal presente regolamento.

(20) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia il rinvio dei termini stabiliti dalla normativa dell'Unione per il rinnovo e la proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e il rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(21) In considerazione dell'urgenza che le circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19 comportano, si è considerato opportuno ammettere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica

(22) A causa dell'improvvisa e imprevedibile natura dell'epidemia di Covid-19 è stato impossibile adottare le pertinenti misure in tempo utile. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero pertanto riguardare anche il periodo precedente la sua entrata in vigore. Data la natura di tali disposizioni, da un simile approccio non deriva una violazione del legittimo affidamento degli interessati.

(23) Alla luce dell'esigenza imperativa di affrontare senza ritardo le circostanze causate dall'epidemia di Covid-19 nel settore dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne nonché della sicurezza marittima, concedendo al contempo, a seconda dei casi, agli Stati membri un periodo ragionevole di tempo per informare la Commissione nel caso in cui decidano di non applicare talune deroghe di cui al presente regolamento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in modo da assicurare che sia limitata al minimo la durata di situazioni di incertezza giuridica che interessano molte autorità e numerosi operatori in diversi settori, in particolare nei casi in cui i termini pertinenti siano già scaduti,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili al rinnovo e alla proroga del periodo di validità di taluni certificati, licenze e autorizzazioni, nonché al rinvio di determinate verifiche e attività di formazione e addestramento periodiche in risposta alle circostanze straordinarie venutesi a creare con l'epidemia di Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne e della sicurezza marittima.


Articolo 2

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2003/59/CE

1. In deroga all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/59/CE, i termini relativi alle attività di formazione periodica da parte del titolare di un certificato di idoneità professionale (CIP), che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi in ciascun caso. I CIP restano validi per il medesimo periodo.

2. La validità della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione, di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, apposta dalle autorità competenti sulla patente di guida oppure sulla carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE sulla base dei CIP di cui al paragrafo 1 di tale articolo, si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data indicata su ciascuna patente di guida o carta di qualificazione del conducente.

3. La validità delle carte di qualificazione del conducente di cui all'allegato II della direttiva 2003/59/CE che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza indicata su ciascuna carta.

4. Fatte salve le attività transfrontaliere di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo, le misure adottate dagli Stati membri conformemente alle disposizioni delle direttive 2003/59/CE e 2006/126/CE di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, del presente articolo, nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 28 maggio 2020 restano valide.

5. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile la partecipazione ai corsi di formazione periodica o la relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sette mesi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi, o entrambi i periodi. Deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020

6. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 5, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che restino impraticabili la partecipazione ai corsi di formazione periodica o il rilascio della relativa certificazione, l'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione o il rinnovo delle carte di qualificazione del conducente e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 3

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2006/126/CE

1. In deroga all'articolo 7 della direttiva 2006/126/CE e all'allegato I, punto 3, lettera d), di tale direttiva, la validità delle patenti di guida che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi dalla data di scandenza su di esse indicata.

2. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle patenti di guida anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

3. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le patenti di guida e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle patenti di guida impraticabile nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.


Articolo 4

Proroga dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 165/2014

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (UE) n. 165/2014, le ispezioni periodiche di cui al paragrafo 1 di tale articolo che avrebbero altrimenti dovuto o dovrebbero altrimenti effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 in conformità di detto paragrafo sono da effettuarsi entro sei mesi dalla data in cui avrebbero altrimenti dovuto effettuarsi in conformità del suddetto articolo.

2. In deroga all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda il rinnovo della carta del conducente a norma del paragrafo 1 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una nuova carta del conducente entro due mesi dalla ricezione della richiesta. Fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità preposte al rilascio delle carte, al conducente si applica mutatis mutandis l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento suddetto, a condizione che il conducente possa dimostrare che il rinnovo della carta del conducente sia stato richiesto a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del suddetto regolamento.

3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 165/2014, qualora il conducente chieda la sostituzione della carta del conducente a norma del paragrafo 4 di tale articolo nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano una carta sostitutiva entro due mesi dalla ricezione della richiesta. In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 165/2014, il conducente è autorizzato alla guida fino a quando non riceve una nuova carta del conducente dalle autorità di rilascio delle carte, a condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta all'autorità competente in quanto danneggiata o non correttamente funzionante e che ne ha richiesto la sostituzione.

4. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l'effettuazione di ispezioni periodiche o il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente come richiesto dal regolamento (EU) n. 165/2014 anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1, 2 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o i termini applicabili per il rilascio di una nuova carta del conducente, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare ispezioni periodiche o rinnovare o sostituire carte del conducente e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica la propria decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

6. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano le ispezioni periodiche, il rinnovo o la sostituzione della carta del conducente impraticabile nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, oppure qualora abbia adottato adeguate misure nazionali per mitigare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1, 2 e 3 come previsto al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 che si applicano in un altro Stato membro.


Articolo 5

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE

1. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

2. In deroga all'articolo 8 della direttiva 2014/45/UE e l'allegato II, punto 8, di tale direttiva, la validità dei certificati di revisione con data di scadenza compresa tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sette mesi.

3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile l'effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sette mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4.Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare i controlli tecnici o rilasciare la relativa certificazione e, in ogni caso, non è superiorie a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano l'effettuazione di controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione impraticabile nel periodo compreso ta il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo Stato membro che abbia decisio di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al al primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.


Articolo 6

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1071/2009

1. In deroga all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora l'autorità competente constati sulla base dei conti annuali e delle attestazioni di cui all'articolo 7, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per gli esercizi contabili che coprono interamente o parzialmente il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020 che un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito relativo all'idoneità finanziaria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento suddetto, il termine fissato dall'autorità competente durante tale periodo ai fini dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento non è superiore a dodici mesi.

2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1071/2009, qualora entro il 28 maggio 2020 constati che un'impresa di trasporto non soddisfa il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, e abbia assegnato all'impresa di trasporto un termine per regolarizzare la situazione, l'autorità competente può prorogare tale termine, purché il termine non sia scaduto al 28 maggio 2020. Il termine così prorogato non può superare i dodici mesi.


Articolo 7

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1072/2009

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1072/2009, la validità degli attestati di conducente che in base alle disposizioni ivi contenute che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie o gli attestati di conducente e, comunque, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze comunitarie o degli attestati di conducente impraticabile nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto al primo comma non deve ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.


Articolo 8

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 1073/2009

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la validità delle licenze comunitarie che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi. Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1073/2009, la decisione relativa alla domanda di autorizzazione di servizi regolari presentata dai vettori tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 è adottata dall'autorità competente per l'autorizzazione entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, le autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l'accordo relativamente a tale domanda conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo notificano all'autorità competente per l'autorizzazione la loro decisione in merito alla domanda entro tre mesi. Qualora l'autorità competente per l'autorizzazione non riceva risposta entro tre mesi, si considera che le autorità consultate abbiano prestato il loro accordo e l'autorità competente per l'autorizzazione può rilasciare l'autorizzazione. La proroga del termine a tre mesi per gli Stati membri di cui è stato richiesto l'accordo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009, si applica alle domande ricevute dopo il 27 marzo 2020.

3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze comunitarie anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati al paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare i periodi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi, o una qualsiasi combinazione di tali periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze comunitarie e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze comunitarie impraticabile nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, lo Stato membro può decidere di non applicare il paragrafo 1, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Uno Stato membro che abbia deciso di non applicare il paragrafo 1 come previsto dal primo comma non ostacola le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano fatto affidamento sulle deroghe di cui al paragrafo 1 che si applicano in un altro Stato membro.


Articolo 9

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/798

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 13, della direttiva (UE) 2016/798, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza unici in questione restano validi per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/798, la validità delle autorizzazioni di sicurezza che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati di sicurezza unici rilasciati a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/798 o la proroga del periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid- 19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati di sicurezza unici o prorogare il periodo di validità delle autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 10

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2004/49/CE

1. In deroga all'articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di sicurezza in questione restano validi per il medesimo periodo.

2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE, i termini per il rinnovo delle autorizzazioni di sicurezza che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. Le autorizzazioni di sicurezza in questione restano valide per il medesimo periodo.

3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo dei certificati o delle autorizzazioni di sicurezza anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 o i periodi di sei mesi di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o le autorizzazioni di sicurezza e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 11

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2007/59/CE

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 5, della direttiva 2007/59/CE, la validità delle licenze che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla data su di esse indicata.

2. In deroga all'articolo 16 e agli allegati II e VII della direttiva 2007/59/CE, i termini relativi ai controlli periodici che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso. Le licenze di cui all'articolo 14 e i certificati di cui all'articolo 15 di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

3. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile il rinnovo delle licenze o l'effettuazione dei controlli periodici anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare le licenze o effettuare i controlli periodici e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

5. Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano il rinnovo delle licenze o il completamento delle verifiche periodiche impraticabile nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall'epidemia di Covid-19, o abbia adottato misure nazionali appropriate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2, previa comunicazione alla Commissione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Lo Stato membro che abbia deciso di non applicare i paragrafi 1 e 2 come previsto dal primo comma non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici o dei cittadini che abbiano invocato le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 che si applicano in un altro Stato membro.


Articolo 12

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2012/34/UE

1. In deroga all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, qualora l'autorità preposta al rilascio della licenza abbia prescritto che questa sia oggetto di riesame a intervalli regolari, i termini relativi all'effettuazione del riesame a intervalli regolari che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi.

2. In deroga all'articolo 24, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, la validità delle licenze temporanee che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi a partire dalla data di scadenza su di esse indicata.

3. In deroga all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, l'autorità preposta al rilascio delle licenze decide sulle richieste presentate nel periodo compreso tra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020 entro nove mesi dalla data in cui sono state fornite le informazioni necessarie, in particolare le informazioni di cui all'allegato III di tale direttiva.

4. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile effettuare una revisione a intervalli regolari o porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze in casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile porre fine alla sospensione delle licenze o rilasciare nuove licenze in casi in cui le licenze siano state precedentemente revocate e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 13

Trattamento delle licenze delle imprese ferroviarie a norma della direttiva 2012/34/UE in caso di non conformità ai requisiti di capacità finanziaria

In deroga all'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, qualora constati, sulla base di una verifica di cui a tale disposizione, effettuata nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, che un'impresa ferroviaria non è più in possesso dei requisiti in materia di capacità finanziaria di cui all'articolo 20 di tale direttiva, l'autorità preposta al rilascio delle licenze può, prima del 31 agosto 2020, decidere di non sospendere o non revocare la licenza dell'impresa ferroviaria in questione a condizione che non sussistano rischi per la sicurezza e che vi sia la prospettiva realistica di un soddisfacente risanamento finanziario dell'impresa ferroviaria nei sei mesi successivi.


Articolo 14

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 96/50/CE

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 96/50/CE, i termini per sottoporsi alle visite mediche che, in base alle disposizioni ivi contenute, sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi. I certificati di conduzione di navi di persone soggette all'obbligo di sottoporsi agli esami medici di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale direttiva restano validi per il medesimo periodo.

2. Qualora ritenga con ogni probabilità impraticabile sottoporsi alle visite mediche anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nel paragrafo 1. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 1, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

3. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 2, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui al paragrafo 1, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile sottoporsi alle visite mediche e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 15

Proroga dei termini previsti dalla direttiva (UE) 2016/1629

1.In deroga all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei certificati dell'Unione per la navigazione interna che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

2. In deroga all'articolo 28 della direttiva (UE) 2016/1629, la validità dei documenti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, rilasciati dalle autorità competenti degli Stati membri a norma della direttiva 2006/87/CE prima del 6 ottobre 2018, che in base alle disposizioni del suddetto articolo sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi.

3. Qualora ritenga, con ogni probabilità, impraticabile il rinnovo dei certificati dell'Unione per la navigazione interna o dei documenti di cui al paragrafo 2 anche dopo il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il periodo di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 2, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

4. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 3, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi di cui ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile rinnovare i certificati o i documenti di cui al paragrafo 2 dell'Unione per la navigazione interna e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 16

Proroga dei termini previsti dal regolamento (CE) n. 725/2004

1.In deroga all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 725/2004, i termini per l'effettuazione della revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati fino al 30 novembre 2020.

2. In deroga all'allegato III, parte B, punto 13.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, in caso di impossibilità di svolgere le esercitazioni nel 2020 entro gli intervalli ivi indicati, è necessario che dette esercitazioni siano effettuate almeno due volte nel corso del 2020, a distanza di non più di sei mesi l'una dall'altra.

3. In deroga all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento di varie attività di addestramento che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Ai fini delle prescrizioni di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, secondo cui le varie attività di addestramento in questione devono essere svolte almeno una volta ogni anno civile, le attività svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 5 del presente articolo si considerano altresì effettuate nel 2020.

5. Qualora ritenga che, con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile oltre il 31 agosto 2020 effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento di cui all'allegato III, parte B, punti 13.7 e 18.6, del regolamento (CE) n. 725/2004, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid- 19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 3, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, il termine, o i periodi di sei mesi di cui ai paragrafi 1 e 3, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

6. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei periodi e dei termini di cui ai paragrafi 1 e 3, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali o le varie attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 17

Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2005/65/CE

1. In deroga all'articolo 10 della direttiva 2005/65/CE, i termini per l'esecuzione del riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti che in base alle disposizioni ivi contenute sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma in ogni caso non oltre il 30 novembre 2020.

2. In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'allegato III della direttiva 2005/65/CE, gli intervalli di 18 mesi previsti per lo svolgimento delle attività di addestramento che in forza di tale allegato sarebbero altrimenti scaduti o che scadrebbero altrimenti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sei mesi in ciascun caso, ma comunque non oltre il 30 novembre 2020.

3. Ai fini della prescrizione di cui all'allegato III della direttiva 2005/65/CE, secondo cui le attività di addestramento devono essere svolte almeno una volta ogni anno civile, le attività di addestramento svolte nel 2021 durante il periodo autorizzato a norma del paragrafo 4 del presente articolo si considerano altresì effettuate nel 2020.

4. Qualora ritenga che con ogni probabilità continuerà a essere impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento oltre il 31 agosto 2020, a causa delle misure adottate per impedire o contenere la diffusione della Covid-19, uno Stato membro può presentare una richiesta motivata di autorizzazione ad applicare una proroga dei periodi indicati nei paragrafi 1 e 2, a seconda dei casi. Tale richiesta può riguardare i periodi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, i periodi di sei mesi indicati rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i termini, o entrambi i periodi. Essa deve essere trasmessa alla Commissione entro il 1° agosto 2020.

5. Qualora constati, a seguito di una richiesta presentata a norma del paragrafo 4, che sono soddisfatte le condizioni di cui a detto paragrafo, la Commissione adotta una decisione che autorizza lo Stato membro in questione ad applicare una proroga dei termini e delle scadenze di cui, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2, a seconda di quanto richiesto dalle esigenze di ciascun caso. La proroga è limitata in modo da rispecchiare il periodo durante il quale si presume che rimanga impraticabile effettuare riesami delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti o attività di addestramento e, in ogni caso, non è superiore a sei mesi.

La Commissione pubblica tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 4 giugno 2020.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020.

Il primo, secondo e terzo comma del presente articolo non incidono sugli effetti retroattivi disposti dagli articoli da 2 a 17.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2020

Per il Parlamento europeo
Il presidente
D. M. SASSOLI

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ



(1) Posizione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 maggio 2020.

(2) Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

(3) Direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18).

(4) Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

(5) Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1).

(6) Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35).

(7) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 51).

(8) Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 51).

(9)Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72).

(10) Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 (GU L 300 del 14.11.2009, pag. 88).

(11) Direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 102).

(12) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44).

(13) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 51).

(14) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).

(15) Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

(16) Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

(17) Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1).

(18) Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).

(19) Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 28).


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