La Nota Orientativa n. 6 fornisce delucidazioni circa la registrazione del tempo trascorso a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, in cui il conducente di un veicolo che rientra nel campo di applcazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 dispone di una branda o una cuccetta.
Nell'occasione, la presente Nota Orientativa ribadisce che un periodo di riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore effettuato a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario (se il conducente dispone di una branda o di una cuccetta) può essere interrotto al massimo due volte per svolgere altre attività (come l'imbarco o lo sbarco dalla nave traghetto o dal convoglio ferroviario), ma che la durata complessiva di queste due interruzioni non può superare 1 ora.
Inserito il 06/04/2020
LEGISLAZIONE SOCIALE NEL SETTORE DEI TRASPORTI SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (UE) n. 165/2014
NOTA ORIENTATIVA 6
Questione:Registrazione del tempo trascorso a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario, in cui il conducente dispone di una branda o una cuccetta.
Approccio da seguire:generalmente durante il periodo di riposo un conducente può, a norma dell'articolo 4, lettera f), disporre liberamente del suo tempo. Quando viaggia su una nave traghetto o un convoglio ferroviario, un conducente ha tuttavia il diritto di beneficiare di periodi di interruzione o riposo, giornalieri o settimanali, a condizione che disponga di una branda o di una cuccetta. Ciò risulta dal disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, che stabilisce che il tempo impiegato per il viaggio "non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una branda o di una cuccetta".
Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, inoltre, un periodo di riposo giornaliero regolare di almeno 11 ore effettuato a bordo di una nave traghetto o un convoglio ferroviario (se il conducente dispone di una branda o di una cuccetta) può essere interrotto al massimo due volte per svolgere altre attività (come l'imbarco o lo sbarco dalla nave traghetto o dal convoglio ferroviario). La durata complessiva di queste due interruzioni non può superare 1 ora. Questo tempo non deve in alcun caso comportare una riduzione del periodo di riposo giornaliero regolare.
Queste due interruzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento durante il periodo di riposo giornaliero regolare, anche quando tale periodo di riposo giornaliero supera la durata minima di 11 ore e continua oltre le 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo. Tuttavia, almeno 11 ore di tale riposo giornaliero devono essere effettuate entro 24 ore dalla fine del precedente periodo di riposo. In caso contrario, ciò dovrebbe essere considerata una violazione della disposizione relativa al periodo di riposo giornaliero regolare.
La deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rimane applicabile al riposo giornaliero regolare, che è più lungo del minimo prescritto dal regolamento e che inizia a terra prima dell'imbarco sulla nave traghetto o sul convoglio ferroviario e continua a terra dopo lo sbarco dalla nave traghetto o dal convoglio ferroviario.
Nel caso di un riposo giornaliero regolare effettuato in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore e il secondo di almeno 9 ore [come stabilito all'articolo 4, lettera g)], il numero di interruzioni (al massimo due) riguarda l'intero periodo di riposo giornaliero e non ogni singola parte di un riposo giornaliero regolare effettuato in due periodi.
La deroga di cui all'articolo 9, paragrafo 1, non si applica a un periodo di riposo settimanale, ridotto o regolare.
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