La Nota di Orientamento n. 3 affronta una problematica che si verifica durante la fruizione, da parte del conducente, di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale in un terminal, in un parcheggio o in un'area frontaliera: lo spostamento del proprio veicolo per il verificarsi di una situazione anormale o di un'emergenza.
In simili circostanze ed in mancanza di una persona dipendendente dell'area, preposta allo spostamento dei veicoli senza interompere la pausa o il riposo dell'autista, quando la situazione o ragioni oggettive di emergenza lo impongono e qualora un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli, la polizia o un'altra autorità (per es. i vigili del fuoco, le autorità responsabili della gestione delle strade, le autorità doganali) ordinino di spostare un veicolo, il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti e tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.
Inserito il 05/04/2020
LEGISLAZIONE SOCIALE NEL TRASPORTO SU STRADA
Regolamento (CE) n. 561/2006, direttiva 2006/22/CE, regolamento (CEE) n. 3821/85
NOTA DI ORIENTAMENTO 3
Questione:Ordinare l'interruzione di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale per spostare un veicolo in un terminal, in un parcheggio o in un'area frontaliera.
Approccio da seguire:Di solito, durante un riposo giornaliero o settimanale il conducente dovrebbe poter disporre liberamente del proprio tempo libero e quindi non dovrebbe essere obbligato a rimanere nelle vicinanze del proprio veicolo.
In generale, interrompere una pausa, un riposo giornaliero o settimanale resta un'infrazione (tranne quando si applica la "regola della nave traghetto" - articolo 9, paragrafo 1). Tuttavia, in un terminal o in un parcheggio può verificarsi all'improvviso una situazione anormale o un'emergenza che imponga di spostare un veicolo.
Di solito nei terminal è presente un conducente (dipendente del terminal) che, se necessario, sposta i veicoli. In caso contrario e se circostanze straordinarie impongono di spostare il veicolo, il conducente può interrompere il riposo solo su richiesta di un'autorità competente o di un responsabile del terminal autorizzato a ordinare lo spostamento dei veicoli.
In altri luoghi (per es. nei parcheggi, ai valichi di frontiera o in casi di emergenza), qualora ragioni oggettive di emergenza impongano di spostare un veicolo o qualora la polizia o un'altra autorità (per es. i vigili del fuoco, le autorità responsabili della gestione delle strade, le autorità doganali) ordinino di spostare un veicolo, il conducente deve interrompere la pausa o il riposo per alcuni minuti e tale interruzione non può essere considerata un'infrazione.
Se tale necessità si verifica, le autorità responsabili dell'attuazione negli Stati membri devono garantire una certa tolleranza sulla base della valutazione delle singole situazioni.
Questo tipo di interruzione della pausa o del riposo di un conducente deve essere registrato manualmente dal conducente e, se possibile, autenticato dall'autorità competente che ha disposto lo spostamento del veicolo da parte del conducente.
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