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a) ai cittadini italiani;
b) ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
c) ai cittadini di un paese terzo dipendenti di un'impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.».
a) la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 km/h;
b) ad uso delle forze armate, della protezione civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze di polizia e dei servizi di trasporto sanitario di emergenza, o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;
c) sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, o ai conducenti dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
d) per i quali è necessaria una patente di categoria D o D1 e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall'operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l'attività principale del conducente;
e) utilizzati per stati di emergenza o destinati a missioni di salvataggio, compresi i veicoli impiegati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali;
f) utilizzati per le lezioni e gli esami di guida da candidati al conseguimento della patente di guida o di un'abilitazione professionale alla guida, ovvero da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell'ambito dell'apprendimento sul lavoro, a condizione che siano accompagnate da un istruttore di
g) utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini non commerciali;
h) che trasportano materiale, attrezzature o macchinari utilizzati dal conducente nell'esercizio della propria attività, a condizione che la guida dei veicoli non costituisca l'attività principale del conducente.
a) i conducenti di veicoli operano in zone rurali per approvvigionare l'impresa stessa del conducente;
b) i conducenti non offrono servizi di trasporto;
c) il trasporto è occasionale e non incidente sulla sicurezza stradale.
a) trasporto occasionale: il viaggio di un veicolo, per la cui guida è richiesta la patente di guida delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, svolto da conducenti che non hanno la qualifica di conducenti professionali e purchè la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito;
b) non incidente sulla sicurezza stradale: il trasporto non eccezionale svolto in conformità alle pertinenti normative sulla circolazione stradale.
1) il punto 1.2 è sostituito dal seguente: «1.2 Obiettivo: conoscenza delle caratteristiche tecniche e del funzionamento dei dispositivi di sicurezza per poter controllare il veicolo, minimizzarne l'usura, e prevenirne le anomalie di funzionamento. Limiti dell'utilizzo di freni e rallentatore, uso combinato di freni e rallentatore, ricerca del miglior compromesso fra velocità e rapporto del cambio, ricorso all'inerzia del veicolo, utilizzo dei dispositivi di rallentamento e frenatura in discesa, condotta in caso di avaria, uso di dispositivi elettronici e meccanici come il sistema di controllo elettronico della stabilità (ESP), i dispositivi avanzati di frenata di emergenza (AEBS), il sistema di frenatura antibloccaggio (ABS), i sistemi di controllo della trazione (TCS) e i sistemi di monitoraggio dei veicoli (IVMS) ed altri dispositivi omologati di assistenza alla guida o di automazione.»;
2) il punto 1.3 è sostituito dal seguente: «1.3 Obiettivo: capacità di ottimizzare il consumo di carburante: ottimizzazione del consumo di carburante mediante applicazione delle cognizioni tecniche di cui ai punti 1.1 e 1.2, importanza di prevedere il flusso del traffico, mantenimento di una distanza adeguata da altri veicoli e utilizzo della dinamica del veicolo, velocità costante, guida regolare e pressione degli pneumatici adeguata nonchè conoscenza dei sistemi di trasporto intelligenti che migliorano l'efficienza alla guida e assistono nella pianificazione degli itinerari.»;
3) dopo il punto 1.3 è inserito il seguente: «1.3 bis Obiettivo: capacità di prevedere e valutare i rischi del traffico e di adattare la guida di conseguenza: cogliere i mutamenti delle condizioni della strada, del traffico e meteorologiche e adeguare ad essi la guida, prevedere il verificarsi di eventi, comprendere come preparare e pianificare un viaggio in condizioni meteorologiche anomale, conoscere l'uso delle connesse attrezzature di sicurezza e capire quando un viaggio deve essere rinviato o annullato, a causa di condizioni meteorologiche estreme, adeguare la guida ai rischi del traffico, inclusi i comportamenti pericolosi nel traffico o la distrazione al volante (dovuta all'utilizzo di dispositivi elettronici, al consumo di cibo o bevande ecc.), riconoscere le situazioni pericolose e modificare la guida di conseguenza nonchè essere in grado di gestire lo stress che ne deriva, in particolare in rapporto alle dimensioni e al peso dei veicoli e alla presenza di utenti della strada vulnerabili quali i pedoni, i ciclisti e i conducenti di veicoli a motore a due ruote; riconoscere le situazioni potenzialmente pericolose e i casi in cui tali pericoli potenziali rischiano di determinare una situazione in cui non è più possibile evitare un incidente, quindi scegliere e compiere azioni che aumentino i margini di sicurezza in modo che si possa ancora evitare l'incidente qualora il pericolo potenziale dovesse divenire reale.»;
4) dopo il punto 1.3 bis, le parole «Patenti di guida C, C+E» sono sostituite dalle seguenti: «Patenti di guida delle categorie C1, C1E, C, CE»;
5) il punto 1.4 è sostituito dal seguente: «1.4 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, calcolo del volume totale, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo, tipi di imballaggi e di palette di carico; categorie principali di merci che necessitano di fissaggio, tecniche di ancoraggio e di fissaggio, uso delle cinghie di fissaggio, verifica dei dispositivi di fissaggio, uso delle attrezzature di movimentazione, montaggio e smontaggio delle coperture telate.»;
6) il punto 1.5 è sostituito dal seguente: «1.5 Obiettivo: capacità di assicurare la sicurezza e il comfort dei passeggeri: calibrazione dei movimenti longitudinali e trasversali, ripartizione della rete stradale, posizionamento sul fondo stradale, fluidità della frenata, dinamica dello sbalzo, uso d'infrastrutture specifiche (spazi pubblici, corsie riservate), gestione delle situazioni di conflitto fra la guida in sicurezza e le altre funzioni del conducente, interazione con i passeggeri, le caratteristiche specifiche del trasporto di determinati gruppi di persone (portatori di handicap, bambini).»;
7) il punto 1.6 è sostituito dal seguente: «1.6 Obiettivo: capacità di caricare il veicolo rispettandone i principi di sicurezza e di corretto utilizzo: forze che agiscono sui veicoli in movimento, uso dei rapporti del cambio di velocità in funzione del carico del veicolo e delle caratteristiche della carreggiata, uso di sistemi di trasmissione automatica, calcolo del carico utile di un veicolo o di un complesso di veicoli, ripartizione del carico, conseguenze del sovraccarico sugli assi, stabilità e baricentro del veicolo.»;
8) il punto 2.1 è sostituito dal seguente: «2.1 Obiettivo: conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto e della relativa regolamentazione: durata massima della prestazione lavorativa nei trasporti; principi, applicazione e conseguenze dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio; sanzioni per omissione di uso, uso illecito o manomissione del cronotachigrafo; conoscenza del contesto sociale dell'autotrasporto: diritti e doveri del conducente in materia di qualificazione iniziale e formazione periodica.»;
9) il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2 Obiettivo: conoscenza della regolamentazione relativa al trasporto di merci: licenze per l'esercizio dell'attività, documenti da tenere nel veicolo, divieti di percorrenza di determinate strade, pedaggi stradali, obblighi previsti dai contratti standard per il trasporto di merci, redazione dei documenti che costituiscono il contratto di trasporto, autorizzazioni al trasporto internazionale, obblighi previsti dalla convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR), redazione della lettera di vettura internazionale, attraversamento delle frontiere, commissionari di trasporto, documenti particolari di accompagnamento delle merci.»;
10) il punto 3.7 è sostituito dal seguente: «3.7 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di merci e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto rispetto alle altre modalità di trasporto (concorrenza, spedizionieri), diverse attività connesse all'autotrasporto (trasporti per conto terzi, in conto proprio, attività ausiliare di trasporto), organizzazione dei principali tipi di impresa di trasporti o di attività ausiliare di trasporto, diverse specializzazioni (trasporti su strada con autocisterna, a temperatura controllata, di merci pericolose, di animali ecc.), evoluzione del settore (diversificazione dell'offerta, strada-ferrovia, subappalto ecc.).»;
11) il punto 3.8 è sostituito dal seguente: «3.8 Obiettivo: conoscenza del contesto economico dell'autotrasporto di persone e dell'organizzazione del mercato: l'autotrasporto delle persone rispetto ad altre modalità di trasporto di passeggeri (ferrovia, autovetture private), diverse attività connesse all'autotrasporto di persone, sensibilizzazione verso la disabilità, attraversamento delle frontiere (trasporto internazionale), organizzazione dei principali tipi di impresa di autotrasporto di persone.»;
1) al secondo capoverso, le parole «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T» sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 8 delle 20 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinchè sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonchè la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: «Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo, nel contempo, che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
1) al secondo capoverso, le parole: «definiti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2004, n. 40/T, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004», sono sostituite dalle seguenti: «stabiliti dalla direttiva 2006/126/CE»;
2) il terzo capoverso è sostituito dal seguente: «Durante la guida individuale, l'aspirante conducente è assistito da un istruttore alle dipendenze di un'autoscuola, un centro di istruzione automobilistica o di un ente di formazione autorizzati. Ogni aspirante conducente può effettuare al massimo 4 delle 10 ore di guida individuale su un terreno speciale oppure con un simulatore di alta qualità, affinchè sia possibile valutare l'apprendimento di una guida razionale improntata al rispetto delle norme di sicurezza e, in particolare, il controllo del veicolo in rapporto alle diverse condizioni del fondo stradale e al loro variare in funzione delle condizioni atmosferiche e dell'alternarsi del giorno e della notte, nonchè la capacità di ottimizzare il consumo di carburante.»;
3) dopo il terzo capoverso è inserito il seguente: «Parte della formazione può essere fornita da uno dei soggetti autorizzati, tramite strumenti TIC, come l'e-learning, garantendo nel contempo che siano mantenute la qualità elevata e l'efficacia della formazione e selezionando le materie in cui è possibile utilizzare nel modo più efficace gli strumenti TIC, secondo criteri individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nel medesimo decreto sono previsti i criteri per riconoscere come parte della qualificazione iniziale le attività di formazione specifiche prescritte da altre normative dell'Unione. Fra di esse rientrano, ma non in via esclusiva, le attività di formazione prescritte dalla direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto di merci pericolose, quelle riguardanti la sensibilizzazione verso la disabilità di cui al regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e le attività di formazione relative al trasporto di animali di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio.»;
4) al quinto capoverso, le parole «un esame, scritto e/o orale» sono sostituite dalle seguenti: «un esame scritto»;
«Sezione 3 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERIODICA
a.1) conoscenza dei dispositivi del veicolo e condotta di guida;
a.2) conoscenza delle norme che regolamentano la circolazione stradale e responsabilità del conducente;
a.3) conoscenza dei rischi alla salute derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale e benessere psicofisico dei conducenti;
b.1) carico e scarico delle merci e compiti del conducente, specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di cose;
b.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di cose;
c.1) compiti del conducente nei confronti dell'azienda e dei passeggeri, formazione in materia di sensibilizzazione alla disabilità sulla base degli argomenti previsti dall'allegato II, lettera a), del regolamento (UE) n. 181/2011; specificità dei trasporti nazionali ed internazionali di persone;
c.2) disposizioni normative ed amministrative sul trasporto di cose; documentazioni per il trasporto di persone.
1) alla lettera d), il punto 9) è sostituito dal seguente: «9. categorie di veicoli per le quali il conducente risponde agli obblighi di qualificazione iniziale e di formazione periodica;»;
2) la lettera e), è sostituita dalla seguente: «e) la dicitura "modello dell'Unione europea" e la dicitura "carta di qualificazione del conducente" nelle altre lingue ufficiali dell'Unione, stampate in blu in modo da costituire lo sfondo della carta:
1) alla lettera a) le parole «o sottocategorie» sono soppresse;
2) il punto 10 è sostituito dal seguente: «10. il codice armonizzato dell'Unione, "95", di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE;»;