Il Decreto individua alcune tipologie di trasporti per le quali è stata stabilita la deroga dall'applicazione delle norme relative ai tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali.
Il decreto prevede anche, in attuazione dell'articolo 3 del Regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dall'articolo 26, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 561/2009, che i veicoli, ove e quando impiegati nelle tipologie di trasporto ammesse alla deroga, siano, conseguentemente, non soggetti dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo
Testo inserito il 29/03/2020
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 20 giugno 2007
Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni. (Prot. n. 215)
(GU n. 236 del 10/10/2007)
Entrata in vigore dal: 11/10/2007
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, entrato in vigore l'11 aprile 2007;
Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, e successive modificazioni, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;
Visto l'art. 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, concernente l'utilizzo dell'apparecchio di controllo;
Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 561/2006, concernente veicoli effettuanti trasporti stradali esclusi dall'ambito di applicazione dello stesso regolamento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, il medesimo regolamento non trovava applicazione ai trasporti effettuati a mezzo di:
veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell'acqua, del gas, dell'elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio (punto 6);
veicoli che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti (punto 9);
veicoli adibiti alla raccolta del latte presso le fattorie e alla riconsegna alla fattoria di contenitori di latte o di prodotti a base di latte per l'alimentazione animale (punto 13);
Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del regolamento (CE) n. 561/2006, ogni Stato membro può concedere deroghe, alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 del medesimo regolamento, a trasporti effettuati impiegando:
veicoli o una combinazione di veicoli di massa massima autorizzata non superiore a 7,5 tonnellate, impiegati dai fornitori di servizi universali di cui all'art. 2, paragrafo 13, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio per la consegna di spedizioni nell'ambito del servizio universale (lettera d, primo trattino);
veicoli impiegati nell'ambito di servizi fognari, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio (lettera h);
veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimento (lettera j);
veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle fattorie e la restituzione alle medesime dei contenitori di latte o di prodotti lattieri destinati all'alimentazione animale (lettera l);
Considerato che, in applicazione dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, è stato emesso, in data 6 agosto 1999, un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 7 ottobre 1999, con il quale è stata disposta l'esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo per autobus adibiti a scuola guida;
Tenuto conto della necessità che i trasporti, effettuati con i veicoli che godevano dell'esenzione prevista dall'art. 4, punti 6), 9) e 13) del regolamento (CEE) n. 3820/85 e che, ai sensi dell'art. 13, lettere d), primo trattino, h), j) e l), sono suscettibili di deroga dall'applicazione di parte dello stesso regolamento, mediante normativa nazionale, vengano esentati dall'applicazione degli articoli da 5 a 9 del regolamento (CE) n. 561/2006;
Tenuto conto della necessità che i trasporti, effettuati con veicoli che, in base al decreto ministeriale del 6 agosto 1999, applicativo dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85, godevano dell'esenzione dall'obbligo di dotazione ed uso del cronotachigrafo, vedano riconfermata tale condizione di esenzione;
Considerato che ragioni di opportunità, legate all'organizzazione e all'economia delle imprese che effettuano le tipologie di trasporto descritte, suggeriscono di introdurre le sopra citate esenzioni, al fine di non determinare ostacoli insormontabili nella normale esecuzione dell'attività di trasporto;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dall'art. 26, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006, è previsto che gli Stati membri possono esonerare i veicoli di cui all'art. 13, paragrafi 1 e 3 del regolamento (CE) n. 561/2006, dall'applicazione del presente regolamento;
Considerato che le tipologie di trasporto prese in considerazione hanno caratteristiche molto particolari che riguardano sia il notevole frazionamento dell'attività di guida, a volte concentrata in pochi giorni della settimana, per tragitti piuttosto brevi e territorialmente limitati, sia il fatto che questa è attività sostanzialmente accessoria rispetto a quella principale;
Decreta:
Art. 1.
Ai trasporti effettuati impiegando veicoli di cui all'art. 13, paragrafo 1, lettere d), primo trattino, h), j) ed l) del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano, sul territorio nazionale, le disposizioni degli articoli da 5 a 9 dello stesso regolamento.
Art. 2.
I veicoli di cui all'art. 1, nonché i veicoli di cui all'art. 13, lettera g) del regolamento (CE) n. 561/2006, sono dispensati dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo nel settore del trasporto su strada, definito nel regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento (CE) n. 561/2006.
Il presente decreto è comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 20 giugno 2007
Il Ministro: BIANCHI
Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeriali delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 26
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