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Circolare Min Dir Gen 23/03/1984

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

A seguito di richieste da parte dei competenti uffici provinciali circa​ ​la procedura da osservare per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni previste dalla legge​ ​n. 298/74, il Ministero dei Trasporti ha emesso la presente circolare con la quale adotta una procedura atta ad uniformare gli adempimenti a carico degli Uffici Provinciali. Nello specifico, a puro titolo esemplificativo, si precisa che quando la contestazione è immediata, il funzionario incaricato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dovrà redigere il processo verbale di accertamento in tre copie mentre, quando la contestazione non è immediata o il trasgressore si è rifiutato di firmare, il verbale dovrà essere notificato nei termini previsti.

Inserito il 20/06/2020

Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7184 Prot. 647 CT58 del 23/03/1984
Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 6 giugno 1974,​ ​n. 298 (art. 58)


MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
III Direzione Centrale - Div. 36

Circolare n. 71/84 Prot. 647 CT58

Roma, 23 marzo 1984


OGGETTO: Procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge 6 giugno 1974,​ ​n. 298 (art. 58).


 Molti Uffici Provinciali hanno chiesto delucidazioni​ ​circa​ ​la procedura da osservare per l'applicazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni previste dalla legge​ ​n. 298/74 (art. 58).
 Come è noto gli articoli 14 e 15 del D.P.R. del 29.12.1969,​ ​n. 1228 che regolamentavano l'applicazione di dette sanzioni sono state abrogate dall'articolo 42 della legge 24 novembre 1981,​ ​n. 689 riguardante "le modifiche al sistema penale".
 A tal proposito si ritiene opportuno specificare una procedura atta ad uniformare gli adempimenti a carico degli Uffici Provinciali.
 Nel caso di violazione degli articoli previsti dalla legge​ ​n. 298/74, questa deve essere contestata al trasgressore immediatamente o notificata, entro 90 giorni dalla sua rilevazione per i residenti in Italia o 360 giorni per i residenti all'estero, ai sensi dell'articolo 14 della legge​ ​n. 689/81.

 A tale proposito si precisa:

1) nel caso in cui la contestazione sia immediata, il funzionario incaricato dal Direttore dell'Ufficio Provinciale dovrà redigere il processo verbale di accertamento in tre copie, una per il trasgressore, una per l'Ufficio ed una da presentare al Prefetto in caso di rapporto secondo quanto più avanti specificato.
Detto processo verbale dovrà essere redatto su modelli stampati e numerati, che successivamente verranno forniti ai singoli Uffici Prov.li da questa Direzione.
Il trasgressore dovrà, nel caso di contestazione immediata, firmare detto verbale.

2) Nel caso in cui la contestazione non è immediata o il trasgressore si è rifiutato di firmare, il verbale dovrà essere notificato usando i modelli sopra indicati, nei termini previsti dal già citato articolo 14.
La notifica deve essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con busta e modulo di colore verde così come previsto dall'articolo 2 della legge​ ​n. 890 del 20 novembre 1982.
Le buste e le ricevute prestampate verranno fornite da questa Direzione appena disponibili.

3) Il trasgressore, al quale sia stata consegnata o notificata copia del processo verbale, potrà pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento (art. 16 della legge​ ​n. 689/81).
Il pagamento potrà essere effettuato presso l'Ufficio del Registro competente, oppure mediante vaglia postale ordinario indirizzato al predetto Ufficio indicando la causale del versamento, la data ed il numero del verbale di contestazione.
L'Ufficio del Registro provvederà a comunicare l'avvenuto pagamento al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C.

4) L'Ufficio Provinciale provvederà ad istituire un protocollo di cui si invia fac-simile nel quale verranno segnati per data e per numero progressivo di protocollo il cognome e nome del trasgressore, la targa del veicolo, l'impresa proprietaria del veicolo, l'infrazione e la data di avvenuta conciliazione all'Ufficio del Registro o, ove ricorra, la data di invio del rapporto al Prefetto, come di seguito specificato.

5) Al fine di poter controllare il ripetersi delle infrazioni alla disciplina tariffaria a carico di una stessa impresa per la successiva comunicazione al competente Comitato Provinciale ai sensi del quinto comma dell'articolo 58 della legge​ ​n. 298/74, gli Uffici Provinciali devono provvedere alla istituzione di uno schedario delle imprese via via assoggettate al regime sanzionatorio per l'annotazione sullo stesso di tutte le violazioni contestate sia da parte dei funzionari che da parte dei competenti organi di polizia giudiziaria. Pertanto, questi ultimi, dovranno comunicare per conoscenza, all'Ufficio Provinciale competente le infrazioni alla legge​ ​n. 298/74.

6) Qualora il trasgressore non provveda al pagamento in misura ridotta nel termine dei 60 giorni, il funzionario incaricato della M.C.T.C. deve presentare al Prefetto un rapporto, con la prova della eseguita contestazione e notificazione, ai sensi di quanto previsto all'art. 17 della legge​ ​n. 689/81 e del D.P.R. del 22 luglio 1982,​ ​n. 571.
Il trasgressore entro 30 giorni dalla data della contestazione immediata o della notificazione della violazione può far pervenire al Prefetto direttamente, o per il tramite dell'Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente, scritti difensivi e può chiedere di essere sentito personalmente.
Al riguardo si fa presente che il Prefetto, esaminati i documenti, e sentiti gli interessati, nel caso in cui non li ritenga giustificativi, determina con ordinanza motivata la somma che deve essere pagata ed ingiunge il pagamento della stessa con le relative spese. Detto pagamento deve essere effettuato all'Ufficio del Registro che ne deve fornire notizia al Prefetto entro il trentesimo giorno.
Qualora il Prefetto ritenga giustificativi i motivi presentatigli dagli interessati, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente al competente Ufficio Provinciale M.C.T.C.

7) Avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, a pena di inammissibilità; l'opposizione si propone mediante ricorso con allegata l'ordinanza notificata.
Tale opposizione non sospende l'esecuzione, salvo che il Pretore non disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

 La sentenza del Pretore può rigettare od accogliere l'opposizione, nel qual caso può annullare o modificare l'ordinanza del Prefetto anche limitatamente all'entità della sanzione. La sentenza è inappellabile ma ricorribile per cassazione (Artt. 22 e​ ​23​ ​della legge​ ​n. 689/81).

 Si precisa che codesti Uffici Provinciali M.C.T.C., in attesa della fornitura dei modelli sopra descritti potranno effettuare le contestazioni compilando un verbale di cui si allega fac-simile e che dovrà essere inviato in copia a questa Direzione generale (Divisione 36). Detto verbale, in attesa della disponibilità delle apposite buste prescritte dalla legge​ ​n. 890/82, dovrà essere consegnato o notificato a mano al trasgressore.

 Al fine di consentire un regolare svolgimento di tutta la procedura sopra illustrata, si invitano gli Uffici Provinciali M.C.T.C. a prendere gli opportuni contatti sia con le Prefetture che con i locali Uffici del Registro per poter conoscere, per i successivi adempimenti di competenza, le avvenute conciliazioni ovvero le decisioni della autorità prefettizia.


IL DIRETTORE GENERALE
(f.to dr. ing. Gaetano Danese)



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