L'ente emittente della circolare precisa che i corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di capacità professionale per l'accesso alla professione di autotrasponatore di merci e viaggiatori e che i corsi non possono subire limitazioni riguardo all'ammissione degli iscritti, nè tantomeno subire modificazioni o limitazioni per quanto riguardo il loro svolgimento.
Inserito il 20/06/2020
Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione prot. n. 21 del 12/11/1997
Ulteriori disposizioni applicative al D.M. 198/91 e 448/91 in materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di capacità professionale per l'accesso alla professione di autotrasponatore di merci e viaggiatori
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Direzione Generale della Motorizzazione Civile e
dei Trasporti in Concessione
Direzione Centrale III
Divisione 36 e div. 32
Prot. n. 2844 P/2
Prot. n. 5922 CFP
Prot. n. 21
Roma, 12 novembre 1997
OGGETTO: Ulteriori disposizioni applicative al D.M. 198/91 e 448/91 in materia di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di capacità professionale per l'accesso alla professione di autotrasponatore di merci e viaggiatori.
Si fa seguito alle disposizioni emanare con le precedenti Circolari, per puntualizzare quanto segue.
I corsi di formazione professionale di cui all'oggetto sono, come è ben noto, finalizzati alla preparazione dei candidati al conseguimento dell'attestato di capacità professionale per l'accesso alla professione di autotraportatore di merci e viaggiarori.
In tale ottica, e cioè quale proceduta necessaria, sia pure non sufficiente, per l'accesso alla professione, i corsi non possono subire limitazioni riguardo all'ammissione degli iscritti, nè tantomeno subire modificazioni per quanto riguarda lo svolgimento dei corsi stessi, non preventivamente approvate dalla scrivente Amministrazione secondo la normativa di settore.
Tanto si comunica per opportuna conoscenza e norma di codesti Enti, Uffici ed Amministrazioni interessati, con l'avvertenza che qualsiasi attività formativa, debitamente accertata e documemata, svolta in diffonnità degli enunziati principi, e comunque in contrasto con lo spirito normativo contenuto nei D.M. 198/91 e 448/91. potrà detrminare la revoca dell'autorizzazione allo svolgimcmo dci corsi in parola, non ritenendo più i corsi stessi in linea con il dettato normativo generale.
IL DIRETTORE GENERALE
Dirigente Generale
(f.to)
Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.