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1) DEFINIZIONE
2) LOCAZIONE DI VEICOLI NEL CONTESTO INTERNAZIONALE
- Stati membri UE: art. 84, 2° comma del Codice della Strada - Decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 16 febbraio 1994, n. 213 concernente il regolamento di attuazione della direttiva n. 90/398 CEE modificativa della precedente direttiva n. 84/647 CEE.
- Stati CEMT: Manuale d'uso delle autorizzazioni CEMT - capitolo 4, § 5.
3) CONDIZIONI
• indicazione della denominazione sia dell'impresa che fornisce il veicolo sia di quella che effettua il trasporto di merci su strada per conto di terzi o per conto proprio;
• indicazione della durata del contratto.
• il veicolo deve essere immatricolato o messo in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro di stabilimento dell'impresa che fornisce il veicolo;
• il contratto deve prevedere soltanto la messa a disposizione del veicolo senza conducente e non deve essere abbinato ad un contratto di servizio concluso con l'impresa locataria e riguardante il personale di guida;
• il veicolo locato deve essere esclusivamente a disposizione dell'impresa che lo utilizza per la durata del contratto di locazione;
• il veicolo locato deve essere guidato da personale alle dipendenze dell'impresa che lo utilizza.
4) DOCUMENTI DI CONTROLLO
• il contratto di locazione o estratto autenticato del contratto, contenente:
a) nome dell'impresa locatrice
b) nome dell'impresa locataria
c) data e durata del contratto
d) dati di identificazione del veicolo.
• il contratto di lavoro del conducente, ovvero l'ultimo foglio paga, o un estratto autenticato del contratto contenente:
a) nome del datore di lavoro
b) nome del dipendente
c) data e durata del contratto di lavoro.
5) ASPETTI SANZIONATORI
IL DIRETTORE GENERALE