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1. PREMESSA
2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI COSE
2.1 Adempimenti a carico del vettore e dell'impresa che cura lo scarico/carico della merce
2.2 Adempimenti a carico dell'autista di veicolo per trasporto merci
3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE
3.1 Prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio di linea
3.1.1 Adempimenti a carico dell'azienda che gestisce l'attività di trasporto pubblico
3.1.2 Raccomandazioni per le imprese di trasporto pubblico di linea
3.1.3 Adempimenti a carico dei conducenti e del personale viaggiante di supporto
3.1.4 Raccomandazioni per tutti gli utenti del servizio pubblico
3.2 Prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio non di linea (taxi ed NCC)
4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO
5. IPOTESI SANZIONATORIE
6. SANZIONI ACCESSORIE E MISURE CAUTELARI PROVVISORIE
7. CONTROLLI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE PRESSO LE AREE DI SERVIZIO
8. INGRESSO IN ITALIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE
IL DIRETTORE CENTRALE(f.to)(1) Cfr. circ. Min. Interno n. 15350/117 Uff.Ill-Prot.Civ. prot. n. 32956 del 19.5.2020, indirizzata ai Sigg.ri Prefetti.(2) Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, e di minori accompagnati. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.(3) Come esplicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla pagina raggiungibile con il seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/covid-19-aggiornate-le-linee-guida-sul-tpl-vista-delle-prossime(4) Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.(5) L'indicazione deve essere letta alla luce di quanto disposto dall'art. 3, commi 2,3 e 4 del DPCM secondo i quali, anche quando sia garantita tale interdistanza, il conducente ed il personale viaggiante, quando si trova a bordo del mezzo pubblico, deve usare, comunque, almeno una mascherina di comunità.(6) L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.