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Circolare Min Interno 20/05/2020

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

In previsione del graduale ritorno alle attività commerciali e sociali, attraverso la presente circolare il competente Ministero ha ritenuto necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate alla verifica della corretta esecuzione degli adempimenti cui sono tenuti tutti coloro che fanno uso, a vario titolo, dei mezzi di trasporto sia privati che pubblici.
Per la corretta individuazione degli obblighi imposti a ciascun soggetto, sono state individuate una serie di ipotesi, numerate in "casi", con espresso riferimento, per quanto riguarda all'utilizzo di un mezzo adibito al trasporto di cose (agli adempimenti a carico del vettore e dell'impresa che cura il carico e lo scarico della merce ed a carico dell'autista di veicolo per trasporto merci); per quanto riguarda all'utilizzo di un mezzo adibito al trasporto pubblico di persone, ed in particolare alle prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio di linea (adempimenti a carico dell'azienda che gestisce l'attività di trasporto pubblico; raccomandazioni per le imprese di trasporto pubblico di linea; adempimenti a carico dei conducenti e del personale viaggiante di supporto e le raccomandazioni per tutti gli utenti del servizio pubblico) ed alle prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio non di linea quali taxi ed NCC.
La presente circolare, inoltre, si sofferma sulle modalità operative finalizzate alle attività di controllo, alle ipotesi sanzionatorie pecuniarie ed a quelle accessorie, nonché alle misure cautelari provvisorie ed ai controlli negli esercizi di somministrazione e ristorazione presso le aree di servizio.

Inserito il 21/05/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/3576/20/115/28 del 20/05/2020
DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Controlli sulle attività di trasporto


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

Prot. n. 300/A/3576/20/115/28

Roma, 20 maggio 2020


OGGETTO: DPCM 17 maggio 2020 - Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Controlli sulle attività di trasporto.


Indirizzi omessi


 Il 18 maggio scorso sono entrate in vigore le disposizioni del DPCM 17 maggio 2020 (1) (di seguito indicato sinteticamente come DPCM), pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020, la cui efficacia è stata fissata, salvo eventuali proroghe, fino al 14 giugno 2020, che contengono le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale nel corso della prosecuzione della cosiddetta Fase 2, avviata il 4 maggio.

 Le disposizioni sono attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (2), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 16 maggio 2020 che prevede misure di contenimento a carattere generale, sancendo, a decorrere dal 18 maggio, la cessazione degli effetti di tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (3) che possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.


1. PREMESSA

 Come rappresentato dalla direttiva ministeriale del 19 maggio scorso il graduale ritorno alle attività commerciali e sociali, che devono sempre svolgersi nel rispetto delle essenziali forme di precauzione anticontagio, potrà comportare una ricalibrazione dei controlli finalizzati a verificare l'osservanza delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e, in ragione del prevedibile incremento dei flussi di traffico stradale, un'intensificazione dei servizi tesi a garantire la sicurezza della circolazione.

 Allo scopo di rendere omogenea l'attività di controllo sull'attuazione delle predette disposizioni nel settore della circolazione stradale e dei trasporti terrestri, si ritiene necessario fornire alcune prime indicazioni operative finalizzate alla verifica della corretta esecuzione degli adempimenti cui sono tenuti tutti coloro che fanno uso dei mezzi di trasporto sia privati che pubblici.


2. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DI COSE

 L'esercizio dell'attività del trasporto di cose è sottoposto alle prescrizioni di sicurezza contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento - della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" (allegato 14 del DPCM) che prevede il rispetto di obblighi per il vettore (cioè dell'impresa che effettua il trasporto) o per l'impresa che cura lo scarico/carico della merce, nonché per i conducenti di questi veicoli.

 Per la corretta individuazione degli obblighi imposti a ciascun soggetto, sono state individuate una serie di ipotesi (numerate in "casi", con riferimento a ciascun punto degli elenchi contenuti nei seguenti sotto paragrafi). Nel paragrafo 5, le sanzioni applicabili per la violazione degli obblighi, sono richiamate con riferimento a tali casi.

2.1 Adempimenti a carico del vettore e dell'impresa che cura lo scarico/carico della merce

  • informare i conducenti relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) (caso 2.1.1);
  • sanificare ed igienizzare i mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro in modo appropriato e frequente. Le operazioni di pulizia e sanificazione devono riguardare tutte le parti frequentate dai lavoratori ed effettuate con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità (caso 2.1.2);
  • nei luoghi di carico/scarico delle merci, garantire la presenza di servizi igienici dedicati ai conducenti, di cui deve essere prevista una adeguata pulizia giornaliera, e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani (caso 2.1.3);
  • garantire che, nei luoghi di carico/scarico, sia assicurato che le necessarie operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto della rigorosa distanza di un metro (caso 2.1.4).

2.2 Adempimenti a carico dell'autista di veicolo per trasporto merci

  • se possibile, obbligo di rimanere a bordo del proprio mezzo quando sprovvisto di guanti e mascherina (costituisce eccezione a tale obbligo la necessità di svolgere manovre fuori · dal mezzo, funzionali al trasporto, ovvero il dover corrispondere ad esigenze personali) (caso 2.2.1);
  • obbligo di rimanere a bordo del veicolo nel luogo di carico/scarico se è sprovvisto di DPI, ovvero, in alternativa, di mantenere durante tali operazioni, la distanza di almeno un metro dagli altri operatori (caso 2.2.2);
  • obbligo di indossare una mascherina durante la guida se è presente un secondo conducente ovvero un addetto al carico/scarico (o nel caso del custode/guardiano, diverso dal conducente, nel trasporto di animali vivi), quando non sia possibile mantenere un'adeguata distanza interpersonale (caso 2.2.3);
  • divieto di accedere agli uffici delle aziende diverse dalla propria, salvo che per l'utilizzo dei servizi igienici dedicati (caso 2.2.4);
  • obbligo di indossare una mascherina qualora, in luogo aperto, sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative (caso 2.2.5).


3. PRESCRIZIONI DI SICUREZZA NELL'UTILIZZO DI MEZZO ADIBITO A TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE

 Fermo restando l'obbligo di utilizzare la mascherina e di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro dagli altri passeggeri (2) di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM, sui mezzi di trasporto pubblico si devono, altresì, osservare le prescrizioni contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM) e nelle "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19" (allegato 15 del DPCM).

 Come per il paragrafo 2, nei seguenti sotto paragrafi sono state individuate ipotesi, numerate in "casi", alla cui violazione si fa riferimento nell'individuazione delle sanzioni (v. paragrafo 4).

3.1 Prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio di linea

 Nei citati documenti sono contenuti adempimenti posti a carico dell'azienda, dei lavoratori e dei passeggeri. Alcune di queste prescrizioni hanno contenuto obbligatorio e, pertanto, in quanto richiamate dall'art. 8 del DPCM possono essere oggetto di sanzione quando disattese (come meglio precisato nel prosieguo). Altre, invece, assumono la veste di semplici raccomandazioni che, di norma, e salvo le eccezioni che si diranno nel prosieguo, non possono essere oggetto di sanzione, se non in forza di provvedimenti della Regione o del Sindaco con contenuti precettivi specifici.

 Di seguito si rassegna un'elencazione dei principali adempimenti previsti per il settore del trasporto stradale di linea.

3.1.1 Adempimenti a carico dell'azienda che gestisce l'attività di trasporto pubblico

  • procedere all'igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi pubblici e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia, effettuando l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali, secondo le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità (caso 3.1.1.1);
  • installare sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri (caso 3.1.1.2);
  • adottare accorgimenti atti alla separazione del posto di guida o con distanziamenti di almeno un metro dai passeggeri (caso 3.1.1.3);
  • predisporre a bordo dei mezzi ed in ogni altro contesto connesso alla fruizione del trasporto pubblico (stazioni autobus, fermate, etc.), le necessarie comunicazioni, anche mediante apposizione di cartelli, che indichino all'utenza le corrette modalità di comportamento (caso 3.1.1.4);
  • sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo (caso 3.1.1.5);
  • sospendere l'attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti (caso 3.1.1.6);
  • adottare misure organizzative, con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro (caso 3.1.1.7);
  • adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili (caso 3.1.1.8);
  • procedere anche alla utilizzazione in verticale delle sedute (o occupare (3) le sedute che sono disposte in fila, una dietro l'altra, senza alternanza tra posti vuoti e posti occupati). Ciò al fine di perseguire una migliore e funzionale capienza dei mezzi di trasporto pubblico e ottimizzare gli spazi, fermo restando l'obbligo di indossare una mascherina di protezione (4)
  • sugli autobus e sui tram, contrassegnare con marker i posti che non possono essere occupati al fine di garantire un numero massimo di passeggeri, compatibile con il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi (caso 3.1.1.9).

3.1.2 Raccomandazioni per le imprese di trasporto pubblico di linea

  • ove possibile, installare apparati per l'acquisto in self-service dei biglietti, che dovranno essere sanificati più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza (caso 3.1.2.1).

3.1.3 Adempimenti a carico dei conducenti e del personale viaggiante di supporto

  • utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuale previsti dal Protocollo ove non sia possibile, per tutto il personale viaggiante, mantenere le distanze di un metro tra di loro e/o con l'utenza (caso 3.1.3.1) (5);
  • fare in modo che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati, utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con un'apertura differenziata delle porte (caso 3.1.3.2);
  • non consentire l'accesso di un numero di persone superiore a quello determinato in base alla capienza del veicolo ed al rispetto della distanza di sicurezza tra passeggeri. Il conducente di autobus e tram può evitare di effettuare fermate per la salita di passeggeri, al fine di garantire il rispetto del numero massimo di soggetti trasportabili e consentire il rispetto della distanza di un metro tra gli stessi (caso 3.1.3.3).

3.1.4 Raccomandazioni per tutti gli utenti del servizio pubblico

 Secondo quanto previsto dalle citate Linee guida, la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il distanziamento sociale e l'osservanza delle misure igieniche, nonché per prevenire comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico, per realizzare tali obiettivi, devono improntare i propri comportamenti al rispetto delle seguenti indicazioni:
  • non usare il trasporto pubblico se si hanno sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore, ecc.) (caso 3.1.4.1);
  • acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app (caso 3.1.4.2);
  • seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone (caso 3.1.4.3);
  • salire e scendere dal mezzo secondo flussi separati, rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro e le prescrizioni esposte sul mezzo (caso 3.1.4.4);
  • sedersi solo nei posti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dagli altri occupanti (caso 3.1.4.5);
  • evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente (caso 3.1.4.6);
  • nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso (caso 3.1.4.7);
  • indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca (caso 3.1.4.8).

3.2 Prescrizioni di sicurezza nell'utilizzo di mezzo di trasporto di persone in servizio non di linea (taxi ed NCC)

 Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea, il Protocollo e le Linee guida raccomandano di dotare le vetture in servizio di taxi o NCC di paratie divisorie che durante l'emergenza, possono essere installate anche se non omologate e senza aggiornamento della carta di circolazione. Sono indicate le seguenti ulteriori prescrizioni:
  • uso dei dispositivi di protezione da parte del conducente (caso 3.2.1);
  • trasporto sui soli sedili posteriori di non più di due passeggeri, distanziati il più possibile tra loro (caso 3.2.2);
  • uso di idonei dispositivi individuali di protezione (mascherina) da parte dei passeggeri. In mancanza di dispositivi potrà essere trasportato solo passeggero (caso 3.2.3) (6);
  • nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso di mascherine (caso 3.2.4).

 È possibile che in sede locale nella materia siano previste maggiori o ulteriori restrizioni, cui l'operatore dovrà riferirsi per l'individuazione del precetto violato.


4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO

 I controlli, che saranno eseguiti sui veicoli adibiti al trasporto professionale di merci o di persone, tenendo conto delle esigenze di trasporto e di movimento delle persone e delle cose che devono essere contemperate con quelle di sicurezza dei lavoratori e degli utenti, in questa fase emergenziale assumono rilevanza prioritaria.

 In particolare, l'attività di controllo di un mezzo adibito al trasporto pubblico di persone in servizio di linea, allo scopo di non turbare la regolarità del servizio, dovrà preferibilmente svolgersi presso i capolinea o in fase di ingresso in autostrada ovvero ovunque sia più agevole, se necessario, far scendere in sicurezza gli utenti dai veicoli, soprattutto quando siano ipotizzabili gravi compromissioni della sicurezza del trasporto.

 Salvo i casi in cui sia necessario imporre misure correttive, che determinano la momentanea sospensione del servizio, la formalizzazione della contestazione della violazione accertata nei confronti dei conducenti di tali veicoli potrà essere rinviata al termine del servizio di trasporto delle persone (es. raggiungendo/attendendo il mezzo al capolinea) o effettuata mediante notificazione del verbale di accertamento, nel quale sebbene non obbligatorio, è opportuno indicare le ragioni che hanno impedito la contestazione immediata.


5. IPOTESI SANZIONATORIE

 Le prescrizioni contenute nei già citati protocolli in materia di trasporti e logistica (allegati 14 e 15 del DPCM) che sono state illustrate nei paragrafi precedenti, costituiscono materia di controllo da parte degli organi di polizia stradale.

 Le prescrizioni di sicurezza ivi contenute, a cui devono attenersi le imprese di trasporto di persone e di cose, salvo che il fatto costituisca reato per le violazioni che possono integrare gli illeciti penali previsti dal DLGS n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, costituiscono regole di comportamento la cui violazione è punita con le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 del DL 19/2020. Infatti, i contenuti dei citati protocolli, in quanto espressamente richiamati, per il settore trasporti, dall'art. 8 del DPCM ed a quest'ultimo allegati, costituiscono la fonte di individuazione dei precetti, cui applicare, salvo la ricorrenza di reati, le sanzioni del citato art. 4.

 In tema di sanzioni, tuttavia, devono essere tenuti in considerazione anche i contenuti di eventuali provvedimenti che, localmente, possono prevedere disposizioni più restrittive o derogatorie di quelle generali, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DL 19/2020, con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. La violazione di tali provvedimenti, come precisato nella circolare n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020, determina anch'essa l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 DL 19/2020 ma con competenza, quanto ad autorità amministrativa che deve irrogarle, individuata in base all'ente locale che ha emesso l'ordinanza o il provvedimento di regolazione.

 Le sanzioni, a seconda dei casi, sono applicabili in capo all'imprenditore o agli altri soggetti specificamente tenuti al rispetto degli obblighi imposti.

 Ai fini dell'individuazione del soggetto a cui applicare le sanzioni amministrative di cui all'art. 4 DL 19/2020, è necessario, perciò, determinare chi sia tenuto all'osservanza delle prescrizioni imposte.

 Le violazioni riguardanti gli obblighi di organizzazione dell'attività imprenditoriale ovvero di predisposizione di strumenti per gli utenti o per i lavoratori o di misure di adeguamento, gestione, pulizia, sanificazione, ecc., sono certamente riferibili all'imprenditore (vettore, impresa che cura il carico/scarico della merce o che gestisce attività di trasporto pubblico di linea o non di linea) e devono essere contestate a questi soggetti, attraverso i loro rappresentanti legali, in quanto tenuti alla loro osservanza ovvero, se commesse dai lavoratori, in quanto tenuti alla vigilanza sull'osservanza delle misure da parte di questi ultimi. In particolare, sarà qualificato come trasgressore:
  • chi gestisce l'attività di trasporto di cose (ovvero, se ricorre il caso, chi gestisce l'attività connessa al carico/scarico delle merci) per la violazione degli obblighi cui al precedente punto 2.1 (sono i casi da 2.1.1 a 2.1.4);
  • chi gestisce l'attività di trasporto pubblico di linea, per il mancato rispetto di obblighi o divieti di cui al precedente punto 3.1.1 (sono i casi da 3.1.1.1 a 3.1.1.9);
  • il titolare di licenza del taxi (può coincidere con lo stesso conducente) o l'impresa autorizzata al servizio NCC (il rappresentante legale può coincidere con lo stesso conducente, proprietario del veicolo) per la violazione delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.2 (si tratta dei casi da 3.2.1 a 3.2.4).

 Ove la violazione riguardi la predisposizione di strumenti a tutela dei lavoratori (ad esempio nel caso 2.1.1 in tema di informazione ai conducenti professionali circa il corretto uso dei DPI), occorre, tuttavia, verificare la condotta dell'imprenditore in coerenza con gli obblighi discendenti dalla normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

 Quando, invece, le disposizioni dei protocolli si rivolgono direttamente ai fruitori dei servizi di trasporto o ai dipendenti delle aziende che erogano il servizio di trasporto, imponendo loro specifiche prescrizioni, tali soggetti sono chiamati a rispondere in proprio delle violazioni accertate, eventualmente con il concorso dei gestori dell'impresa negli illeciti posti in essere dai dipendenti, a seguito dell'accertamento dell'omissione dei doveri di vigilanza.

 Nei confronti di clienti o lavoratori delle imprese di trasporto, perciò, potranno essere contestate, con separati verbali rispetto alle violazioni accertate nei confronti dell'imprenditore, ad esempio le seguenti violazioni:
  • mancato uso della mascherina da parte del passeggero nelle fermate, capolinea o stazioni, se non è possibile garantire il distanziamento minimo interpersonale ovvero a bordo di mezzo pubblico, di taxi o NCC (quando ne sia imposto l'uso - cfr. caso 3.2.3);
  • mancato uso della mascherina da parte di conducente di taxi o veicoli in servizio NCC (cfr. caso 3.2.1) ovvero da parte di conducente di veicolo adibito al trasporto pubblico di persone, quando ne sia imposto l'uso (cfr. caso 3.1.3,1);
  • sistemazione a bordo di veicoli in servizio di linea senza rispettare il numero massimo e le regole di distanziamento minimo imposte dal vettore (cfr. caso 3.1.3.3).

 Per quanto riguarda il rispetto delle raccomandazioni imposte all'utenza (di cui al punto 3.1.4), in caso di accertata violazione delle stesse, l'operatore di polizia dovrà, comunque, invitare verbalmente l'utente al loro rispetto, astenendosi, salvo i casi sottoindicati, dall'applicare sanzioni.

 Infatti, alcune raccomandazioni previste per l'utenza dai citati Protocollo e Linee guida possono comunque essere oggetto di sanzione amministrativa di cui all'art. 4 del DL 19/2020, perché previste da norme generali di comportamento, applicabili anche per la circostanza concreta. Così, ad esempio, la raccomandazione di non usare il mezzo pubblico se si hanno sintomi febbrili di cui al caso 3.1.4.1 è oggetto di sanzione per violazione del generale divieto imposto dall'art. 1, comma 1, lett. b) del DPCM; ancora, la violazione delle raccomandazioni di cui ai casi 3.1.4.3 e 3.1.4.4, se si determina assembramento, è punita per effetto del generale divieto di assembramento, previsto dal DPCM; allo stesso modo, la raccomandazione di cui al caso 3.1.4.8 è punita in virtù del generale obbligo di indossare la mascherina sui mezzi pubblici di cui all'art. 3, comma 2, del DPCM.


6. SANZIONI ACCESSORIE E MISURE CAUTELARI PROVVISORIE

 Secondo l'art. 2 del DL n. 33/2020, le violazioni delle disposizioni del DPCM (in quanto emanato in attuazione del medesimo decreto), commesse nell'esercizio di un'attività d'impresa, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 1, del DL n. 19/2020, comportano la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni, nonché la possibilità per l'organo accertatore di disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione.

 L'applicazione di tale ultima misura cautelare nell'ipotesi in cui vengano accertate violazioni dei protocolli di sicurezza, lascia all'operatore di polizia margini di valutazione molto stretti per decidere di non procedere all'attivazione della stessa. La sospensione provvisoria dell'attività di trasporto dovrà dunque essere disposta in ogni caso in cui il ripristino delle condizioni di sicurezza non possa avvenire nell'immediato e, comunque, per un periodo non più lungo di 5 giorni dalla data dell'accertamento, dandone atto nel verbale di contestazione e indicando nell'art. 650 c.p.


7. CONTROLLI NEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE E RISTORAZIONE PRESSO LE AREE DI SERVIZIO

 La prosecuzione della fase 2 della gestione della emergenza sanitaria, dal 18 maggio 2020, coinvolge anche gli esercizi ubicati nelle aree di servizio della rete stradale, nelle quali, ove le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività di ristorazione di cui all'art. 1, comma 1, lett. ee) con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e abbiano individuato protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi, è consentita l'attività di ristorazione anche con modalità diverse dall'asporto, in conformità ai protocolli indicati.
Sarà, pertanto, necessario verificare, a seconda del contesto territoriale in cui ci si trovi, il rispetto dei protocolli regionali.

 L'inosservanza delle prescrizioni comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal citato art. 4 DL 19/2020, come indicato nei precedenti paragrafi 5 e 6, in relazione alla posizione giuridica dei soggetti destinatari degli obblighi (l'avventore/cliente, il gestore dell'impresa che eroga il servizio, il dipendente, ecc.).


8. INGRESSO IN ITALIA DEL PERSONALE VIAGGIANTE

 Il DL n. 33/2020 ed il DPCM contengono disposizioni in materia di ingresso e transito sul territorio nazionale, prevedendo oltre a specifiche prescrizioni, anche deroghe per talune categorie di soggetti.

 Per ciò che concerne l'ingresso o il transito dei lavoratori nel settore dell'autotrasporto, l'art. 4, comma 9, lettera b) e l'art. 5, comma 10, lettera b) del DPCM hanno escluso dal campo di applicazione delle prescrizioni imposte dagli stessi articoli il personale viaggiante, eliminando il precedente requisito dell'appartenenza ad imprese aventi sede legale in Italia (previsto dai DPCM del 10 e del 26 aprile 2020). Pertanto, i conducenti e ogni altro lavoratore che rientra nella definizione di personale viaggiante impiegati nel settore dell'autotrasporto, prescindendo dalla loro cittadinanza o residenza e dalla sede legale dell'impresa dalla quale dipendono, fanno ingresso in Italia senza alcuna formalità.

 Rimane fermo, fino al 2 giugno 2020, l'obbligo di rendere dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 per comprovare la sussistenza delle condizioni che consentono l'applicazione della deroga.

***

 In relazione all'evolversi delle disposizioni in materia ed in vista di eventuali successivi interventi idonei ad affinare le indicazioni operative, alla luce anche delle possibili particolari casistiche presenti sul territorio, sarà gradito ricevere notizie di criticità rilevate in questa fase di applicazione delle presenti indicazioni operative.

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


IL DIRETTORE CENTRALE
(f.to)



(1) Cfr. circ. Min. Interno n. 15350/117 Uff.Ill-Prot.Civ. prot. n. 32956 del 19.5.2020, indirizzata ai Sigg.ri Prefetti.
(2) Il distanziamento di un metro non è necessario nel caso si tratti di persone che vivono nella stessa unità abitativa, e di minori accompagnati. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive nella stessa unità abitativa, dovrà essere predisposta un'adeguata organizzazione del servizio per garantire la fruibilità dello stesso servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.
(3) Come esplicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla pagina raggiungibile con il seguente link: http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/coronavirus/covid-19-aggiornate-le-linee-guida-sul-tpl-vista-delle-prossime
(4) Tale modalità, ove realizzabile, consentirà, escludendo un posizionamento c.d. faccia a faccia di ridurre la distanza interpersonale di un metro con un maggiore indice di riempimento dei mezzi.
(5) L'indicazione deve essere letta alla luce di quanto disposto dall'art. 3, commi 2,3 e 4 del DPCM secondo i quali, anche quando sia garantita tale interdistanza, il conducente ed il personale viaggiante, quando si trova a bordo del mezzo pubblico, deve usare, comunque, almeno una mascherina di comunità.
(6) L'utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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