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- i soggetti a cui il verbale di contestazione deve essere inviato a mezzo
- il contenuto minimo del messaggio dì PEC e dei relativi allegati in modo che sia garantita l'uniformità degli atti che sono inviati ai soggetti responsabili di illeciti stradali;
- il momento e la documentazione occorrente per considerare gli atti inviati mediante PEC come notificati e conoscibili ai destinatari e per considerare la ricevuta completa di consegna del messaggio PEC come documento idoneo a certificare l'avvenuta notifica dell'atto stesso, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 2005;
- le procedure di notificazione nel caso in cui non sia concretamente possibile effettuarle attraverso la PEC, nel rispetto dei termini previsti per la notificazione di cui all'art. 201 del Codice della strada (di seguito CdS).
1. Atti che possono essere notificati con posta elettronica certificata.
2. Soggetti nei cui confronti è obbligatoria la notifica dei verbali di contestazione per posta elettronica certificata.
- all'Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), di cui all'art. 6-bis CAD;
- all'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), di cui all'art. 6-ter CAD;
- all'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, di cui all'art. 6-quater CAD;
- al registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia (5).
3. Modalità di notifica a mezzo posta elettronica certificata.
1. copia per immagine su supporto informatico di documento analogico del verbale di contestazione, ovvero un duplicato o copia informatica di documento informatico del verbale di contestazione;
2. una relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale, in cui devono essere riportate informazioni relative a:
• ufficio che ha provveduto alla spedizione dell'atto,
• responsabile del procedimento di notificazione e, se diverso dal primo, di chi ha curato la redazione dell'atto notificato,
• esercizio del diritto di accesso;
deve, inoltre, essere riportato l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui è diretta la notificazione e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto ovvero le modalità con le quali è stato comunicato dal destinatario;
3. ogni altra comunicazione o informazione utile al destinatario per esercitare il proprio diritto alla difesa ovvero ogni altro diritto o interesse tutelato.
4. Modalità di formazione del documento informatico da allegare alla PEC.
4.1. Atti prodotti su supporto cartaceo.
4.2. Atti realizzati come documento informatico.
5. Termini per la notifica mediante PEC.
6. Notifica impossibile per cause imputabili al destinatario.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(f.to)(1) Da ultimo, modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (in G.U. 12.01.2018, n. 9).(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. n-ter) del CAD, per domicilio digitale si intende: "un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito "Regolamento elDAS", valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale".(3) Secondo l'art. 3-bis CAD, mentre per le persone fisiche l'elezione del domicilio digitale rimane una facoltà, i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, nonché le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale che viene iscritto negli indici dei domicili digitali.(4) L'art. 3, comma 1, lett. a) del decreto prevede la comunicazione dell'indirizzo PEC da parte dì colui che ha commesso la violazione, se è stato fermato ed identificato al momento dell'accertamento dell'illecito. Considerato che, generalmente, al trasgressore fermato ed identificato il verbale di contestazione viene notificato immediatamente, si ritiene che la norma faccia riferimento alle ipotesi in cui la contestazione immediata non si sia potuta perfezionare per esigenze operative dell'organo accertatore (ad es., accertamenti successivi a seguito di un sinistro, impossibilità di attendere la redazione del verbale, indisponibilità di modelli di verbali), ovvero alle ipotesi in cui si renda necessario procedere ad una rinotifica, ad esempio, per sanare un vizio del verbale di contestazione.(5) Si esclude che possa essere utilizzato un indirizzo di posta elettronica non reperito negli indici a cui fa riferimento il decreto 18 dicembre 2017 o non fornito dal destinatario del verbale.(6) https://www.inipec.gov.it/cerca-pec; http://indicepa.gov.it/documentale.index.php.(7) In considerazione della non onerosità della consultazione di tali archivi, si ritiene che nessun costo aggiuntivo a titolo di spese di accertamento ad essa relativa possa essere posto a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione.(8) La realizzazione e la gestione dell'indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio già deputate alla gestione dell'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti di cui all'articolo 6-bis CAD. Secondo l'Agenda Digitale Italiana, entro l'estate 2018 sarà possibile per tutti eleggere un domicilio digitale presso il quale le PP.AA. dovranno effettuare le proprie comunicazioni.(9) Salvo che l'interessato non abbia espliciti poteri di rappresentanza legale, si ritiene che non sia utilizzabile a tal fine l'indirizzo PEC dell'obbligato fornito dal trasgressore ovvero quello del trasgressore fornito dall'obbligato in occasione della richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 180 o dell'art. 126 bis CdS. Infatti, trattandosi di una manifestazione di volontà di colui che deve ricevere l'atto, la comunicazione è strettamente personale, al pari di una vera e propria elezione di domicilio ai fini della notifica del verbale.(10) Al fine di precostituire una prova della impossibilità di procedere a notifica tramite PEC in caso di eventuale ricorso, appare utile conservare traccia della ricerca effettuata e dell'esito negativo della stessa.(11) Per uniformità di contenuti, si ritiene possa essere utilizzata la seguente dicitura "Ai sensi dell'art. 22 CAD e delle relative norme attuative, si attesta che il presente documento informatico è conforme alla corrispondente copia cartacea presente agli atti di questo Ufficio".(12) La firma digitale - equivalente elettronico della tradizionale firma autografa su carta - è associata stabilmente al documento elettronico sul quale è apposta e ne attesta con certezza l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità. La firma elettronica qualificata, definita dal Regolamento UE n. 910/2014 "eIDAS" come una "una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche", corrisponde alla firma digitale italiana.(13) La differenza tra duplicato e copia di un documento informatico consiste nel fatto che la copia, pur avendo contenuto identico a quello del documento da cui è tratto, diversamente dal duplicato, è memorizzata su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari.(14) Per uniformità di contenuti, si ritiene possa essere utilizzata la seguente dicitura: "Ai sensi dell'art. 23 bis CAD e delle relative norme attuative, si attesta che il presente documento informatico costituisce copia dell'originale redatto in forma digitale, ai sensi dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014 conservato negli archivi informatici di questo ufficio ed è ad esso conforme".(15) Si tenga presente, tuttavia, che la traccia delle operazioni svolte dall'account di posta elettronica certificata viene conservata dal gestore solo per trenta mesi.(16) La mancata consegna della PEC per cause imputabili al destinatario, infatti, non sospende né interrompe i termini sopraindicati.ALLEGATO 1Decreto Interministeriale18 dicembre 2017