In seguito alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge 214/2003, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata, così come è consentita la circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata anche ai veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali individuati ai sensi dall'art. 1 della Legge 146/1990, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 280 del 2010 che ha dichiarato, nella fattispecie, l'illegittimità costituzionale dell'art. 180 comma 4 C.d.S.
Attenzione: l'oggetto della presente circolare ministeriale presenta un refuso nella parte in cui indica la sentenza della Corte di Cassazione invece della Corte Costituzionale.
Inserito il 15/05/2020
Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/502/11/106/15 del 17/01/2011
Art. 180 comma 4 C.d.S. circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo.
Sentenza Corte di Cassazione n. 280 del 23 luglio 2010
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Prot. n. 300/A/502/11/106/15
Roma, 17 gennaio 2011
OGGETTO: Art. 180 comma 4 C.d.S. circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata dal proprietario del veicolo. Sentenza Corte di Cassazione n. 280 del 23 luglio 2010.
Indirizzi omessi
Come noto le disposizioni dell'art. 180 del Codice della Strada prevedono che durante la circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, i documenti di circolazione, la patente di guida e quelli comprovanti la copertura assicurativa del mezzo, devono sempre trovarsi a bordo in originale.
In seguito alla semplificazione amministrativa introdotta dalla Legge 214/2003, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata.
Con la sentenza, che si allega (All. 1), la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 180 comma 4 C.d.S., nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale, una fotocopia della carta di circolazione autenticata dal medesimo proprietario.
Atteso quanto sopra, si ritiene pertanto consentita la circolazione con fotocopia della carta di circolazione autenticata anche ai veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali individuati ai sensi dall'art. 1 della Legge 146/1990 che per immediata lettura si allega (All. 2).
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