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1. Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria
• la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis;
• di pagamento ridotto previsto d.all'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
• alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S. (2).
• a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito (3);
• alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S. (4), o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (5).
2. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dell'art. 202, comma 2-ter del C.d.S.
3. Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata