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Circolare Min Interno 12/08/2013

Legislazione

A cura di Palumbo Salvatore

Alla luce delle profonde modifiche ed integrazioni che hanno interessato in particolare l'art. 202 del Codice della Strada, la circolare analizza la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del C.d.S.; nonchè l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, la riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni, tra cui gli articoli 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7 del C.d.S., nonché la successiva emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario.

Inserito il 05/05/2020

Circolare Ministero dell'Interno n. 300/A/6333/13/101/20/21/1 del 12/08/2013
Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada


MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato
Servizio Polizia Stradale

Prot. n. 300/A/6333/13/101/20/21/1

Roma, 12 agosto 2013


OGGETTO: Legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. Modifica dell'art. 202 del Codice della Strada.


Indirizzi omessi


 Si rende noto che è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, che ha profondamente modificato ed integrato l’art. 202 del Codice della Strada, introducendo la possibilità di ridurre del 30 per cento le sanzioni amministrative per molte violazioni del medesimo; ha previsto l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronico; ha ridotto la cauzione dovuta dal conducente professionale che nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose commette determinate violazioni; ha deliberato l'emanazione di un decreto interministeriale contenente procedure per la notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata senza spese per il destinatario; ha apportato modifiche alle norme sull'omologazione e l'abilitazione all'uso di macchine agricole (1).

 Nel trasmettere una copia del testo del citato provvedimento nella versione approvata definitivamente (All. 1 omissis), che entrerà in vigore a seguito della pubblicazione sulla G.U., si forniscono le prime indicazioni applicative, con riserva di eventuali ulteriori precisazioni.


1. Riduzione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria

 L'integrazione del comma 1 dell'art. 202, ha di fatto statuito che, per le violazioni alle norme del Codice della Strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore o l'obbligato in solido possono pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30 per cento, se il pagamento della sanzione è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale.

 La riduzione in esame deve ritenersi applicabile anche ai casi di pagamento immediato obbligatorio previsti dall'art. 202, comma 2-bis, per le violazioni commesse da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose; nonché dall'art. 207 C.d.S., per il conducente di un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa EE.

 È consentita, altresì, nei seguenti casi:

• la violazione è stata commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, di cui all'art. 195, comma 2-bis;
• di pagamento ridotto previsto d.all'art. 193, comma 3, C.d.S., applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sull'importo ottenuto dopo la riduzione ad un quarto, sempre che il pagamento della sanzione così determinata avvenga entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.

 Non si applica, invece:

alle violazioni della disciplina giuridica della circolazione stradale, c.d. complementare, non compresa nel Codice della Strada, salvo che non vi sia in tali norme un espresso rinvio alle disposizioni del titolo VI del C.d.S. (2).
a tutte le violazioni per le quali il pagamento in misura ridotta non è consentito (3);
alle violazioni del Codice della Strada per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi dell'art. 210, comma 3, C.d.S. (4), o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida (5).

 Deve ritenersi ammesso al beneficio chiunque può utilmente ancora effettuare il pagamento in misura agevolata alla data di entrata in vigore della presente legge, non essendo trascorsi cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, senza che a tal fine sia necessario effettuare una nuova notifica del verbale.

 Per le violazioni contestate o notificate dopo l'entrata in vigore della presente legge, nelle more di una modifica dei modelli dei verbali, dovrà invece indicarsi, quale ulteriore modalità di pagamento, quella in forma agevolata, ridotta del 30 per cento, entro cinque giorni dalla contestazione o notificazione. Si allega, a tale scopo, una tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni previste per le varie modalità di pagamento (All. 2 omissis).


2. Riduzione della cauzione dovuta dal conducente professionale ai sensi dell'art. 202, comma 2-ter del C.d.S.

 Come è noto, l'art. 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha introdotto nell'ordinamento, per alcune violazioni ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.

 In sostanza, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9- bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202. Qualora non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione è disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

 L'indicazione, a suo tempo, da parte del legislatore, di una somma pari alla metà del massimo, ha generato una disparità di trattamento rispetto all'analoga previsione dell'art. 207, comma 2-bis, che riguarda il conducente di un veicolo immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo.

 Oggi, con la modifica del comma 2-ter dell'art. 202, si è eliminata tale disparità di trattamento, prevedendosi che il conducente professionale che commetta una delle suddette violazioni e che non si avvalga, per qualsiasi ragione, della facoltà del pagamento in misura ridotta, versi all'organo accertatore, a titolo di cauzione, non più una somma pari alla metà del massimo bensì al minimo della sanzione pecuniaria prevista.


3. Utilizzo di strumenti di pagamento elettronico e notificazione dei verbali tramite posta elettronica certificata

 La legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, ha infine affrontato alcune altre importanti questioni in ordine alle quali si fa riserva di riferire.

 Si tratta della possibilità, qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura, di effettuare immediatamente il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico e in ordine ai quali il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dovrà promuovere la stipulazione di convenzioni con banche, con la società Poste italiane Spa e con altri intermediari finanziari.

 Un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, dovrà stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice della strada, tramite posta elettronica certificata, nei confronti dei soggetti abilitati all'utilizzo della posta medesima, senza spese per costoro.

***

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.


 per IL CAPO DELLA POLIZIA
 DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 (f.to Giuffrè)



(1) I riferimenti numerici agli articoli del provvedimento potrebbero subire aggiustamenti nella fase di coordinamento del testo.
(2) È il caso ad esempio del Decreto Legislativo 4 agosto 2008, n. 144 e della Legge 13 novembre 1978, n. 727.
(3) Cfr. art. 202, commi 3 e 3-bis, del C.d.S.
(4) Non è compresa la confisca, eventuale, prevista dall'art. 193, comma 4, del C.d.S.
(5) Il dato letterale parrebbe ammettere al beneficio le più gravi ipotesi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Sono altresì ammessi al beneficio della riduzione i soggetti diversi dal conducente/trasgressore e dall'obbligato in solido che sono chiamati, in alcuni casi, a rispondere della stessa violazione che dà luogo alla sanzione accessoria della sospensione della patente (ad es. il committente ed il proprietario del veicolo nell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 23, C.d.S.; i soggetti della filiera del trasporto nei casi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286).



ALLEGATO 1
Copia del testo nella versione approvata definitivamente
del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69
Omissis


ALLEGATO 2
Tabella riassuntiva degli importi delle sanzioni
previste per le varie modalità di pagamento
Omissis



Nonostante il costante impegno profuso nel riportare le norme emanate ed aggiornandole costantemente, si rinivia il lettore all'organo ufficiale emittente della norma medesima, non essendo i curatori del presente portale o gli autori responsabili di eventuali refusi o errori.

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