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1. Premessa
2. Accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis), lettera g-bis) CdS
• per la violazione prevista dall'art. 80, l'organo di polizia stradale dovrà dare atto di avere esperito un accertamento successivo, attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 226 CdS, e in caso sia confermata la mancanza della revisione, procedere con la contestazione della violazione prevista, redigendo il verbale nel quale saranno indicati i motivi della mancata contestazione immediata e che sarà successivamente notificato al soggetto obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS. In tali casi non occorre attivare la procedura dell'invito ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, in quanto non espressamente prevista e in quanto la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo (2). Naturalmente, chi riceve il verbale di contestazione, può dimostrare, con ogni mezzo, di aver effettuato la revisione
• anche per la contestazione della violazione prevista dall'art. 193 CdS, si dovrà esperire preliminarmente un riscontro della mancanza di copertura assicurativa attraverso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e quindi, procedere alla contestazione dell'illecito in parola attraverso la notifica del verbale all'obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 CdS. Anche in questo caso, essendo stata la circolazione del veicolo, accertata direttamente dall'operatore di polizia, si ritiene non sia necessario attivare la procedura dell'invito ad esibire il certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 8 CdS, perché tale procedura, preliminare alla contestazione e notificazione di un verbale di accertamento, è espressamente prevista dall'art. 193, comma 4-quater CdS solo nei casi in cui il transito del veicolo senza assicurazione sia stato accertato attraverso l'utilizzo dei dispositivi di cui alle lettere e), f), e g) dell'art. 201, comma 1-bis CdS, tra i quali non ricadono i dispositivi in parola (3).
3. Accertamento delle violazioni ai sensi dell'art. 201, comma 1-bis), lett. g-ter) CdS
4. Altre disposizioni per l'accertamento della violazione di cui all'art. 193 CdS
4.1 Accertamento della violazione ai sensi del decreto legge 24 gennaio 2012, convertito dalla legge n. 27/2012
4.2 Accertamento della violazione ai sensi dell'art. 193, comma 4-quater) CdS