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Circolazione Stradale - Art. 205 del Codice della Strada - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro l’ordinanza ingiunzione - Mancato esame di un motivo dell'opposizione da parte del giudice di merito - Condizioni per la cassazione della sentenza impugnata - In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nel caso in cui il ricorso per cassazione denunzi il mancato esame di un motivo dell'opposizione da parte del giudice di merito, è possibile la cancellazione della sentenza impugnata soltanto se, vertendo su questione di diritto, esso sia fondato, atteso che in questo caso la soluzione di continuità tra la pronuncia di rigetto ed il mancato esame della censura deve essere colmato dalla Corte di Cassazione facendo uso del proprio potere di correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione di rigetto mediante l'enunciazione delle ragioni di diritto che sostengono il provvedimento opposto e senza la necessità di rimettere la causa ad altro giudice affinchè dichiari infondato il motivo non esaminato.